COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 14/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 14/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 57 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MASI TORELLO avverso squalifica per 3 giornate calc.COCCHI EDGARDO, inibizione al 27.6.2006 dir.acc.uff.ROSATTI RENZO e ammenda € 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 30.11.2005 gara ARGENTANA – MASI TORELLO del 27.11.2005 L’A.C.MASI TORELLO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente che : 1) il calc.COCCHI “dopo aver subito un fallo molto evidente ad un occhio da parte di un avversario, non rilevato dall’arbitro, rimaneva a terra, nel ricevere le scuse dell’avversario, lo allontanava con le mani, sicuramente senza usare violenza”; 2) “in occasione dell’espulsione del Cocchi il dirigente ROSATTI RENZO correva verso il giudice di line e l’arbitro e proferiva sicuramente frasi irriguardose nei loro confronti, a questo punto il giudice di linea e l’arbitro facevano intervenire, con giudizio del tutto personale e sicuramente non previsto dai regolamenti, la forza pubblica sostitutiva che tentava di trascinare fuori del campo il dirigente ROSATTI che, giustamente, si divincolava per liberarsi di loro e non certamente per aggredire gli arbitri. E’ del tutto infondata l’accusa di spinte e della mano sul petto. A fine gara il dirigente ROSATTI, che da svariati anni non risultava tra gli squalificati, ritenendo di avere subito un grave torto, sia dal punto di vista personale che sportivo, continuava nelle offese, ma mai nelle minacce”; 3) “per quanto riguarda l’ammenda di € 250, si ritiene esagerata la sanzione e non veritiera la causa in quano sicuramente ci sono stati insulti all’assistente n.2, ma è impossibile che siano durati per tutta la gara unitamente agli sputi, in quanto per ottanta minuti la ricorrente si trovava in vantaggio di una rete e gli animi erano abbastanza distesi”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara e dal rapporto dell’assistente si rileva che: 1) il calc.COCCHI, a gioco fermo, colpiva con una volontaria violenta spinta al petto un giocatore avversario, facendolo cadere a terra; 2) in occasione della espulsione del calc.Cocchi, il dir.acc.uff.ROSATTI rivolgeva all’arbitro espressioni gravemente offensive e, rivoltosi verso un assistente, mentre gli indirizzava le stesse esternazioni, gli batteva una mano sulla spalla poi lo spingeva ripetutamente con entrambe le mani sul petto e sulle spalle. Dispostone l’allontanamento, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco e doveva intervenire la forza pubblica sostitutiva che, con molta fatica, e con l’intervento del capitano dell’A.C.MASI TORELLO, riusciva ad allontanarlo. A fine gara, all’interno degli spogliatoio, reiterava le offese nei confronti sia dell’arbitro sia dell’assistente, aggiungendo anche minacce fisiche; 3) per tutta la durata della gara un gruppo di circa 20 sostenitori dell’A.C.MASI TORELLO rivolgeva frasi offensive, scurrili e maleauguranti all’indirizzo di un assistente e dei designatori e, dopo l’espulsione del calc.Cocchi, lanciava ripetutamente sputi verso il medesimo assistente, che veniva raggiunto alle gambe ed ai pantaloncini; - non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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