COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 14/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 58 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.REAL DOVADOLA avverso squalifica per 5 giornate calc.LOLLI GIUSEPPE ed al 26.2.2006 calc.LOLLI ALBERTO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 18 del 23.11.2005 gara PANIGHINA – REAL DOVADOLA del 19.11.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 14/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
58 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.REAL DOVADOLA avverso squalifica per 5 giornate calc.LOLLI GIUSEPPE ed al 26.2.2006 calc.LOLLI ALBERTO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 18 del 23.11.2005 gara PANIGHINA – REAL DOVADOLA del 19.11.2005
Il F.C.REAL DOVADOLA ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati mettendo in evidenza che : 1) dopo aver subito un durissimo intervento, l’ultimo di una serie rimasta impunita, il calc.LOLLI GIUSEPPE veniva espulso ed il giocatore avversario ammonito. “A partita finita il nostro giocatore poteva essere giustamente contrariato della decisione dell’arbitro, ma non proferiva alcuna parola verso il direttore, ma solo verso il giocatore avversario che aveva commesso il durissimo intervento e che, per assurso, ne aveva fatto
scaturire l’espulsione, il tutto comunque fuori dal terreno di gioco”; 2) dopo l’espulsione del calc.Lolli Giuseppe, si sono “surriscaldati gli animi dei giocatori, che hanno reagito in modo scorretto. Bruttissimo è stato il gesto, ma da non considerarsi della violenza con cui è stato descritto nel referto dell’arbitro, che altrettutto non poteva aver visto la scena, perché già fuori dal rettangolo di gioco e di spalle ai giocatori”. “Dopo l’accaduto, LOLLI ALBERTO si è presentato per ben due volte nello spogliatoio avversario per scusarsi, stringendo la mano a tutti i giocatori, compreso il giocatore coinvolto nell’accaduto”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.LOLLI GIUSEPPE veniva
espulso perché, dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, correva incontro ad un avversario e lo spingeva violentemente, facendo arretrare di un paio di metri: A fine gara, entrato sul terreno di gioco, rivolgeva espressioni offensive che, per il loro contenuto specifico, ad altri non potevano essere rivolte se non all’arbitro, esternazioni reiterate, anche con toni di sfida, mentre l’arbitro raggiungeva lo spogliatoio; 2) a fine gara, il calc.LOLLI ALBERTO, avvicinatosi ad un giocatore avversario, gli puntava un dito al petto e lo colpiva con un violento schiaffo al volto, facendolo cadere a terra;
- ritenuto che il deplorevole gesto compiuto dal calc.LOLLI ALBERTO possa essere punito con
una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 26.1.2006 la squalifica del calc.LOLLI ALBERTO e di confermare la
squalifica per 5 giornate del calc.LOLLI GIUSEPPE.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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