COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 14/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO FEMMINILE – SERIE C 59 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BOLOGNA CALCIO FEMMINILE avverso squalifica per 5 giornate calc.FRASCHINI NATASCIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 23.11.2005 gara BOLOGNA – ANCORA del 20.11.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 14/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO FEMMINILE – SERIE C 59 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BOLOGNA CALCIO FEMMINILE avverso squalifica per 5 giornate calc.FRASCHINI NATASCIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 23.11.2005 gara BOLOGNA – ANCORA del 20.11.2005 Il ricorso del G.S.BOLOGNA CALCIO FEMMINILE non può essere preso in esame perché proposto, il 5.12.2005, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, dopo aver premesso che il G.S.BOLOGNA CALCIO FEMMINILE aveva fatto richiesta di audizione ed era stato tempestivamente invitato, ha fatto sapere che per impegni sopraggiunti non avrebbe potuto essere presente all’odierno dibattimento, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal G.S.BOLOGNA CALCIO FEMMINILE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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