COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 65 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTALE 2000 per presunta irregolarità gara MONTALE 2000 – VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA dell’11.12.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 04/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
65 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTALE 2000 per presunta irregolarità
gara MONTALE 2000 – VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA dell’11.12.2005
L’A.C.MONTALE 2000 eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata perché “nella Società
Virtus Roteglia Cavola in distinta vi era trascritto il tesserato Dossi Mario, nato il 28.09.1985, matricola FIGC nr. 3571172 col nr. 18, ed entrato nel secondo tempo disputando uno spezzone di gara senza averne titolo, in quanto il tesserato sopra citato era stato espulso nella gara del 4.12.2005 durante la partita Virtus Roteglia Cavola – Fabbrico del campionato di promozione girone B. Il tesserato Dossi Mario, a seguito dell’espulsine testé citata, veniva squalificato per nr. 2 gare.
Pertanto il tesserato nella giornata dell’11.12.2005 non aveva titolo ad essere inserito nella distinta presentata all’arbitro e di cui questa società è in possesso di una copia e di conseguenza chiediamo a codesta spettabile giustizia sportiva di sanzionare l’irregolarità della suddetta partita di calcio AC Montale 2000 – Virtus Roteglia Cavola e di assegnare la vittoria d’ufficio alla scrivente società”.
La Commissione
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.DOSSI MARIO sia stato schierato in campo, nelle
file dell’U.S.VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA nella gara Montale 2000 – Virtus Roteglia Cavola dell’11.12.2005;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 22 del C.R.E.R. datato 14.12.2005,
relativamente a partite giocate il 4.12.2005 (Virtus Roteglia Cavola – Fabbrico, fra le altre), fra i calciatori espulsi dal campo, il calc.DOSSI MARIO risulta squalificato per due giornate;
- verificato che nella partita Poggese – Virtus Roteglia Cavola dell’8.12.2005, immediatamente
successiva a quella in cui era stato espulso, il calc.DOSSI MARIO non risulta avervi partecipato, in osservanza delle norme di cui all’art.41 comma 2 del C.G.S.;
- ritenuto che la seconda giornata di squalifica, il calc.DOSSI MARIO dovesse scontarla dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del C.U.n. 22 (14.12.2005), in quanto l’11.12.2005, giorno di effettuazione della gara Montale 2000 – Virtus Roteglia Cavola non poteva esserne a conoscenza perché non ancora disposta dal G.S., ed in effetti è stato riscontrato che detto giocatore non ha preso parte alla gara Virtus Roteglia Cavola - Maranello del 18.12.2005;
- considerato, pertanto, che il calc.DOSSI MARIO, scontata - l’8.12.2005 - 1 giornata di squalifica per
l’automatismo della sanzione a seguito della espulsione comminatagli il 4.12.2005, avesse pieno titolo per prendere parte alla gara di cui in epigrafe, poiché, come sopra detto, la seconda giornata di squalifica decorreva dal 15.12.2005,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo dell’A.C.MONTALE 2000, confermando il risultato acquisito sul campo :
MONTALE 0 – VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA 1.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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