COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.FELLEGARA avverso squalifica per 4 giornate calc.QUADRANO CIPRIANO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 21 del 22.12.2005 gara FELLEGARA – VIANESE del 18.12.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.FELLEGARA avverso squalifica per 4 giornate calc.QUADRANO CIPRIANO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 21 del 22.12.2005 gara FELLEGARA – VIANESE del 18.12.2005 Il F.C.FELLEGARA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato dichiarando che il calc.QUADRANO “non sputava volontariamente verso l’avversario ma, dopo un contrasto di gioco con un avversario su un campo molto fangoso ed al limite della praticabilità, cercando di liberarsi il viso e la bocca dal fango con cui si era sporcato, sputava girando il viso e colpendo involontariamente l’avversario. Non c’era quindi volontarietà nell’atto che l’arbitro, da lontano, ha ravveduto”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc.QUADRANO, da una distanza di non più di 50 centimetri, sputava in viso ad un giocatore avversario che gli stava dicendo qualcosa ad un orecchio, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.QUADRANO CIPRIANO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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