COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA POL.TORRE DISMANO avverso la validità del C.U. n.21 del C.P. di Ravenna datato 8.12.2005 delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 24 del 28.12.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA POL.TORRE DISMANO
avverso la validità del C.U. n.21 del C.P. di Ravenna datato 8.12.2005
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 24 del 28.12.2005
La POL.TORRE DISMANO rinnova le doglianze espresse nel reclamo di I° grado, ritenendo le decisioni adottate dal G.S. “non soddisfacenti per non aver affrontato e giudicato le ragioni del contendere ovvero la validità del comunicato n.21 dell’8.12.2005 emesso dal Com.Prov:le di Ravenna”.
La Commissione,
- atteso che la data di emissione, e quindi di pubblicazione, dei C.U. da parte del Comitati Provinciali non è stabilita da alcuna norma e che da essa decorrono le applicazioni, in questo caso fissate da precise disposizioni, e che la divulgazione via internet rappresenta solo un atto di cortesia nei confronti delle società onde metterle tempestivamente al corrente dei provvedimenti
- ritenuti non pertinenti i richiami agli artt.13 delle N.O.I.F., 17 e 34 del C.G.S. fatti dalla ricorrente onde avvalorare un ricorso agli Organi della giustizia sportiva su un argomento per il quale, con le norme in atto, non è prevista alcuna possibilità di impugnazione,
d e l i b e r a
- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla POL.TORRE DISMANO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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