COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LONGOBARDA ALFONSINE avverso squalifica per 4 giornate calc.FACCANI MASSIMILIANO e ammenda € 25 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta neI C.U.n. 23 del 4.1.2006 e n.24 dell’11.1.2006 gara CALCIO STUOIE – LONGOBARDA ALFONSINE del 18.12.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE D
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LONGOBARDA ALFONSINE
avverso squalifica per 4 giornate calc.FACCANI MASSIMILIANO e ammenda € 25
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta neI C.U.n. 23 del 4.1.2006 e n.24 dell’11.1.2006
gara CALCIO STUOIE – LONGOBARDA ALFONSINE del 18.12.2005
L’A.S.LONGOBARDA ALFONSINE ricorre avverso i provvedimenti riportati a margine sostenendo che : 1) il calc.FACCANI, infortunatosi poco prima dell’inizio dell’incontro, si era seduto in panchina con l’assenso, tacito, dell’arbitro; 2) che il calc.FACCANI “non teneva un prolungato sproloquio”. Pur deplorando il comportamento del proprio tesserato, chiede una riduzione della sanzione e l’annullamento dell’ammenda.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante l’ammenda di € 25 a carico dell’A.S.Longobarda Alfonsine non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art.41 comma 3 del C.G.S., parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.FACCANI, che sedeva in panchina pur non figurando fra i calciatori riconosciuti all’appello, rivolgeva all’arbitro reiterate espressioni offensive;
- valutato che il comportamento messo in atto dal cac.FACCANI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.FACCANI MASSIMILIANO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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