COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 01/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO BURANA avverso squalifica al 12.3.2006 all.RESCA WILLIAM delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 26 del 18.1.2006 gara QUADRILATERO – BURANA del 15.1.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 01/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO BURANA avverso squalifica al 12.3.2006 all.RESCA WILLIAM delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 26 del 18.1.2006 gara QUADRILATERO – BURANA del 15.1.2006 L’A.S.CALCIO BURANA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato e, pur deplorando il comportamento del proprio Allenatore, evidenzia che le motivazioni non corrispondono appieno alla realtà in quanto l’all.RESCA, dopo una decisione tecnica del direttore di gara, pur protestando in maniera reiterata e vivace, non ha in alcun modo né offeso né minacciato il sig.Direttore di gara ed ha lasciato autonomamente il terreno di gioco, continuando a seguire la partita dietro la recinzione in assoluta serenità. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, l’all.RESCA gridava all’arbitro epiteti offensivi e, alla comunicazione del provvedimento di allontanamento, entrava sul terreno di gioco urlando a squarciagola che non se ne sarebbe andato e rivolgeva all’arbitro frasi minacciose. Solo l’intervento di tre suoi giocatori e di un dirigente dell’A.S.Calcio Burana, riusciva, dopo due minuti, a fargli abbandonare il campo, mentre reiterava le esternazioni all’indirizzo del direttore di gara, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 12.3.2006 dell’all.RESCA WILLIAM. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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