COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 01/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.OSPEDALETTO CALCIO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 24 del 29.12.2005 gara OSPEDALETTO – REAL MONTELEONE del 17.12.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 01/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.OSPEDALETTO CALCIO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 24 del 29.12.2005 gara OSPEDALETTO – REAL MONTELEONE del 17.12.2005 L’A.C.OSPEDALETTO CALCIO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza il comportamento dell’A.S.REAL MONTELEONE che, essendo la gara fissata per le ore 14,30, avrebbe dovuto essere già ad Ospedaletto almeno un’ora prima dell’orario, ed anche in presenza di un incidente che avrebbe, sfortunatamente, coinvolto una macchina con 3 atleti, 2 dei quali rimasti leggermente contusi(7 gg. di prognosi), avrebbe potuto diligentemente farsi carico di avvisare tempestivamente dell’accaduto, posto anche che Ospedaletto dista da Rimini solo 8 chilometri. Premesso che il tempo di attesa è stato recentemente ridotto a 15 minuti, dichiara che “alle ore 15,05 l’arbitro comunicava che l’incontro non si sarebbe disputato per mancanza dell’avversario e che quindi la squadra poteva farsi la doccia, cosa che anche lui si apprestava a fare”. Si chiede inoltre perché l’A.S.REAL MONTELEONE, pur mancando di tre elementi, “non avrebbe potuto giocare con gli effettivi come da regolamento? Può essere tutto ciò motivo di non arrivo allo stadio di Ospedaletto?”. Chiede il “riconoscimento della vittoria a tavolino, anche se non edificante, ma come dalle regole del gioco”. Controdduce l’A.S.REAL MONTELEONE mettendo in evidenza : 1) “che i calciatori coinvolti nell’incidente sono stati 5 ed a tre di questi il Pronto Soccorso ha assegnato 7 giorni di prognosi; 2) i giocatori si sono presentati alle ore 14,55 e non alle 15,25 come riportato da altra società, ma non era un gruppo di 6/7 giocatori, ma ben 14; 3) un proprio dirigente si è presentato alle 14,40, mx 45 e non alle 14,55. Non ha presentato documenti per inesperienza”. Chiede la conferma della decisione assunta in primo grado, altrimenti “accetterà serenamente ogni variazione a detta decisione”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 16 del C.P. di Rimini, datato 3.11.2005, il tempo di attesa per l’inizio delle partite di II^ categoria, III^ categoria e Juniores è stato ridotto a 15 minuti; - preso atto delle motivazioni addotte dall’A.S.REAL MONTELEONE per giustificare il ritardo nella presentazione della squadra ad Ospedaletto (incidente stradale nel quale sarebbero stati coinvolti 5 giocatori, a 3 dei quali il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini – accettazione alle ore 16,30 circa - ha riconosciuto una prognosi da 3 a 7 giorni; presentazione ad Ospedaletto di 14 giocatori alle ore 14,55 – l’arbitro segnala che un dirigente si è presentato alle ore 14,52 ed i giocatori alle ore 15,07); - ritenuto che le argomentazioni svolte dall’A.S.REAL MONTELEONE non siano tali da far ricorrere nella fattispecie la sussistenza della causa di forza maggiore di cui all’art.55 delle N.O.I.F., d e l i b e r a - di annullare la decisione impugnata e di infliggere all’A.S.REAL MONTELEONE la punizione sportiva della perdita per 0 – 3 della gara OSPEDALETTO – REAL MONTELEONE del 17.12.2005. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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