COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 01/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico signori GUIDI ITALO ROMANO, Presidente A.S.SANTAGATESE, MUCCIOLI ANDREA, Presidente A.P.SAN PATRIGNANO, A.S.SANTAGATESE e A.P.SAN PATRIGNANO – camp.III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 01/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico signori GUIDI ITALO ROMANO, Presidente A.S.SANTAGATESE, MUCCIOLI ANDREA, Presidente A.P.SAN PATRIGNANO, A.S.SANTAGATESE e A.P.SAN PATRIGNANO – camp.III^ categoria Con nota 20.12.2005 prot.n. 726/136pf/SP/en il Procuratore Federale, - letti gli atti relativi ad una nota del 24.8.2005 con la quale il Presidente del C.R.E.R. ha trasmesso all’Ufficio Indagini la segnalazione del 4.8.2005 ricevuta da parte del Presidente della Sezione A.I.A. di Rimini, in merito alla presunta effettuazione senza arbitro ufficiale delle gare amichevoli A.S.SANTAGATESE – RIMINI e A.POL.SAN PATRIGNANO – RIMINI del 30.7.2005; - ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti, concernenti le predette gare giocate entrambe in data 30.7.2005 a Sant’Agata Feltria integrino gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1, e 2 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.30 del Regolamento della L.N.D., ascrivibile ai sigg.GUIDI ITALO ROMANO, Presidente dell’A.S.SANTAGATESE e MUCCIOLI ANDREA, Presidente dell’A.P.SAN PATRIGNANO e della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., ascrivibile alle società A.S.SANTAGATESE e A.P.SAN PATRIGNANO, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascrivibili ai loro Presidenti; - visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate perché rispondano, i sigg.GUIDI ITALO ROMANO e MUCCIOLI ANDREA, della violazione di cui all’art.1 comma 1, e 2 comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, come descritto nella parte motiva, per essere responsabili, quali legali rappresentanti delle società A.S.SANTAGATESE e A.P. SAN PATRIGNANO, dell’organizzazione delle gare amichevoli sopra indicate, senza la preventiva autorizzazione della Lega di competenza e con l’utilizzo di arbitri non appartenenti alla F.I.G.C. – A.I.A.; - le Società A.S.SANTAGATESE e A.P.SAN PATRIGNANO della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti. Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, - il sig.GUIDI ITALO ROMANO, Presidente dell’A.S.SANTAGATESE, e l’A.S.SANTAGATESE hanno fatto pervenire memoria difensiva in cui è detto, fra l’altro che : 1) l’incontro “era stato organizzato per commemorare, ad un anno di distanza, la morte del valoroso Appuntato dei Carabinieri Alessandro Giorgioni, barbaramente assassinato nell’espletamento del proprio dovere nel Comune di Sant’Agata Feltria; 2) dell’aspetto organizzativo inerente alla ricerca della terna arbitrale si è occupata la struttura amministrativa del Rimini Calcio; 3) che la partita amichevole si è svolta in due tempi di 45’ minuti, di cui il primo giocato da SANTAGATESE – RIMINI ed il secondo da S.PATRIGNANO – RIMINI”. Aggiunge che dal 20 luglio al 20 agosto 2005 “tutta la struttura, compresi gli impianti sportivi erano stati affidati al Rimini Calcio per la preparazione del campionato”. Chiede che l’intero procedimento venga archiviato; - l’A.P.SAN PATRIGNANO, presente all’odierno dibattimento con il Vice Presidente sig. CHIANESE MARCELLO, assistito da persona di fiducia, ha fatto pervenire memoria difensiva che mette in evidenza “la totale estraneità dei dirigenti della POL.SAN PATRIGNANO nonché della POL.SAN PATRIGNANO da tutte le contestazioni mosse, non avendo in alcun modo partecipato alla organizzazione di alcuna delle partite oggetto del procedimento, come risulta anche dall’allegata comunicazione dell’Ufficio S.I.A.E. di Macerata Feltria dalla quale risulta che l’unico soggetto di imposta risulta essere l’A.S.SANTAGATESE” e che il profilo economico è stato taciuto a tutti i dirigenti della POL.SAN PATRIGNANO”, che non era a conoscenza che fossero stati richiesti i biglietti S.I.A.E., né “tantomeno che ci fosse stato un esborso economico degli spettatori che non fossero puramente e semplicemente offerte liberali da devolvere integralmente in beneficenza per onorare la memoria di quel Carabiniere eroe caduto nell’adempimento del dovere, unico motivo che ha portato la società a partecipare allo svolgimento delle partite” e “del pari è pacifico che l’organizzazione del differente profilo del reperimento degli arbitri è stata svolta dalla Soc.Rimini Calcio”. Chiede che venga dichiarata la totale assenza di responsabilità dei dirigenti della società POL.SAN PATRIGNANO nonché della società POL.SAN PATRIGANO. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, rimarcando la responsabilità dell’A.S.SANTAGATESE, squadra ospitante, nella organizzazione delle partite con anche la richiesta dei biglietti alla S.I.A.E., conclude la sua requisitoria chiedendo : 1) il proscioglimento del sig.MUCCIOLI ANDREA, Presidente dell’A.P.SAN PATRIGNANO e dell’A.P.SAN PATRIGNANO; 2) che debbasi affermare la responsabilità del sig.GUIDI ITALO ROMANO, Presidente dell’A.S.SANTAGATESE, e dell’A.S.SANTAGATESE in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per mesi 1 per il sig.GUIDI ITALO ROMANO e l’ammenda di € 150 a carico dell’A.S.SANTAGATESE. Il rappresentante dell’A.POL.SAN PATRIGNANO richiamandosi alla memoria depositata, ribadisce la totale estraneità della società all’organizzazione della partita cui, per i principi che la ispirano, partecipò con il solo intendimento di aderire ad una manifestazione indetta allo scopo di onorare la memoria di un Carabiniere ucciso nell’espletamento del dovere. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - lette le memorie dell’A.S.SANTAGATESE e A.P.SAN PATRIGANO; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.GUIDI ITALO ROMANO, quale Presidente dell’A.S.SANTAGATESE, integra la violazione dell'art.1 comma 1, e 2 comma 1 del C.G.S., con conseguente violazione da parte dell’A.S.SANTAGATESE dell’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nela violazione ascritta al proprio Presidente ; - ritenuta più equa nei confronti dell'A.S.SANTAGATESE, operante nell’ambito del campionato di III^ categoria, una sanzione in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto dal rappresentante della Procura Federale; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.GUIDI ITALO ROMANO l’inibizione per mesi 1 ed all’A.S.SANTAGATESE l’ammenda di € 75 e di prosciogliere da ogni addebito il sig.MUCCIOLI ANDREA, Presidente dell’A.POL.SAN PATRIGNANO, e l’A.POL.SAN PATRIGNANO. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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