COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 08/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CLASSE avverso ammenda € 220 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2006 gara CLASSE – DOZZESE del 21.1.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 08/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CLASSE avverso ammenda € 220 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2006 gara CLASSE – DOZZESE del 21.1.2006 L’U.S.CLASSE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che la persona entrata in campo verso la fine del secondo tempo(lo stesso Presidente), lo ha fatto unicamente per timore che “nella rissa che si era accesa con l’arbitro, che ne era rimasto in mezzo” “potesse succedere qualcosa di grave e con la paura che il Direttore di gara potesse subire violenza”. “Quindi l’entrata in campo del Presidente aveva solo il presupposto di calmare i giocatori e di salvaguardare il Direttore di gara, quindi una volta calmati gli animi il Presidente si è permesso di contestare il Direttore di gara”. Nega che il Presidente, al rientro negli spogliatoi abbia cercato il contatto fisico con un giocatore della squadra avversaria. Il Presidente è comunque rimasto nella zona degli spogliatoi senza continuare nella ben che minima protesta. Chiede una riduzione della sanzione “in quanto il presidente ha senz’altro sbagliato a sostAre nella zona spogliatoi e ancor più nell’entrare nel recinto di gioco, ma non ha sicuramente fatto tutto quello che ha dichiarato il Direttore di gara”. La Commissione, - visti gli arri ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito : 1) che al 47° minuto del secondo tempo, quando il gioco era fermo, una persona non inserita in elenco, entrata sul terreno di gioco dal cancello che porta agli spogliatoi, non certo con l’intenzione di calmare gli animi, insultava lui ed i giocatori della squadra avversaria; 2) la stessa persona, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, insultava ancora l’arbitro ed i suoi assistenti ed aveva un diverbio, faccia a faccia, con un giocatore avversario; 3) detta persona si qualificava poi, con un dirigente arbitrale, come Presidente dell’U.S.Classe; - ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 220 a carico dell’U.S.CLASSE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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