COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 08/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BOCA BARCO avverso squalifica per 3 giornate calc.BONACINI DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2006 gara PUIANELLO – BOCA BARCO del 22.1.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 08/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BOCA BARCO avverso squalifica per 3 giornate calc.BONACINI DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2006 gara PUIANELLO – BOCA BARCO del 22.1.2006 Il G.S.BOCA BARCO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato segnalando che il calc.BONACINI, espulso verso la fine del secondo tempo per somma di ammonizioni, “mentre transitava di fronte alla panchina avversaria, veniva beccato dai componenti della stessa, soffiava verso la medesima mimando il gesto dello sputo, ma non compiendolo minimamente”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli arri ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BONACINI, espulso per doppia ammonizione, mentre lasciava il terreno di gioco, sputava verso i componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BONACINI DANIELE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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