COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 08/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO COTIGNOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.PUTTI THOMAS, al 9.4.2006 calc.ASIRELLI FABRIZIO e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 26 del 25.1.2006 gara DINAMO CALCIO – CALCIO COTIGNOLA del 12.1.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 08/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO COTIGNOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.PUTTI THOMAS, al 9.4.2006 calc.ASIRELLI FABRIZIO e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 26 del 25.1.2006 gara DINAMO CALCIO – CALCIO COTIGNOLA del 12.1.2006 L’A.S.CALCIO COTIGNOLA, della qual è stato sentito un dirigente , ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente che : 1) il calc.ASIRELLI, “pur avendo esagerato nel comportamento, avendo visto che l’arbitro stava estraendo il cartellino rosso nei confronti del proprio portiere, cercando di intervenire per dissuaderlo, nella foga involontariamente inciampava nell’arbitro che perdeva l’equilibrio; successivamente, considerando che la partita stava volgendo al termine e la stanchezza a volte fa esagerare, ha continuato(sbagliando) a protestare. Certamente tutto ciò andava punito, ma 11 giornate di squalifica sembrano eccessive”; 2) “anche l’atteggiamento dell’arbitro può aver contribuito ad un certo nervosismo per gli avvenimenti di cui sopra e il calc.PUTTI ha esagerato nelle proteste(sbagliando)”; 3) assicura “che i dirigenti accompagnatori hanno cercato di calmare i propri giocatori che si sentivano offesi dal comportamento poco regolare dell’arbitro stesso”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli arri ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario ha precisato che : 1) mentre si avvicinava ad un giocatore dell’A.S.CALCIO COTIGNOLA per comunicargli il provvedimento di espulsione, il calc.ASIRELLI le faceva perdere l’equilibrio con un volontario “sgambetto”, facendole momentaneamente perdere l’equilibrio. Gli veniva mostrato il cartellino rosso ed il giocatore, nel compiere un gesto estremamente osceno, rivolgeva frasi offensive e fortemente scurrili all’arbitro, reiterate a fine gara nei pressi degli spogliatoi; 2) il calc.PUTTI, al termine della gara, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e scurrili; - ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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