COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAVARNA per presunta irregolarità gara SAVARNA – PROSIDER LOW PONTE del 22.1.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAVARNA per presunta irregolarità gara SAVARNA – PROSIDER LOW PONTE del 22.1.2006 L’U.S.SAVARNA eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata per “la posizione irregolare del giocatore SARTORIS MARCO, nato il 5.8.1987. C.I. n.AN4205901, già tesserato per il Ravenna Calcio fino al 20/01/2006 (vedere computer) e da tale data del 20/01/06 per il PROSIDER LOW PONTE. Tale data viene ritenuta errata in quanto le informazioni relative alla posizione del giocatore sono state fornite, per la prima volta, in data 23/01/06 dalla società U.S.SAVARNA(V.preannuncio di reclamo a codesta Commessione)”. Chiede il risultato a favore della società U.S.SAVARNA per le irregolarità descritte. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.SARTORIS MARCO sia stato schierato in campo, nelle file dell’A.S.PROSIDER LOW PONTE gara sopra indicata; - accertato che il calc.SARTORIS MARCO, nato il 5.8.1987, risulta tesserato per l’A.S.PROSIDER LOW PONTE, con decorrenza 20.1.2006; - considerato, pertanto, che il calc.SARTORIS MARCO avesse pieno titolo per prendere parte alla gara di cui in epigrafe, d e l i b e r a - di respingere il reclamo dell’U.S.SAVARNA, confermando il risultato acquisito sul campo : SAVARNA 0 – PROSIDER LOW PONTE 1. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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