COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SALA BOLOGNESE avverso squalifica per 3 giornate calc.FINESSI MIRKO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2006 gara SALA BOLOGNESE – OZZANESE del 12.2.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 22/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RECLAMO PROPOSTO DA POL.SALA BOLOGNESE
avverso squalifica per 3 giornate calc.FINESSI MIRKO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2006
gara SALA BOLOGNESE – OZZANESE del 12.2.2006
La POL.SALA BOLOGNESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che il calc.FINESSI, espulso per proteste verso un giocatore avversario “non offendeva minimamente l’arbitro. Forse il direttore di gara, che non era ad una distanza tale da poter ascoltare il dialogo fra i due giocatori, ha ipotizzato che le proteste, sempre rivolte al giocatore avversario, fossero dirette nei suoi confronti, cosa non veritiera”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto oririginario, ha precisato che il calc.FINESSI, espulso per offese ad un giocatore avversario, alla comunicazione del provvedimento faceva l’atto di allontanarsi, poi, tornato indietro di qualche passo rivolgeva, urlando, all’arbitro che si trovava a circa 7/8 metri di distanza, frasi offensive, venendo bloccato da suoi compagni che lo accompagnavano fuori dal terreno di gioco,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FINESSI MIRKO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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