COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN DONATO CALCIO avverso squalifica per 5 giornate calc.MINARELLI MATTEO e inibizione al 23.2.2008 ass.TONETTI LORENZO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 9.2.2006 gara SIEPELUNGABELLARIA – SAN DONATO del 5.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN DONATO CALCIO avverso squalifica per 5 giornate calc.MINARELLI MATTEO e inibizione al 23.2.2008 ass.TONETTI LORENZO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 9.2.2006 gara SIEPELUNGABELLARIA – SAN DONATO del 5.2.2006 La POL.SAN DONATO CALCIO ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati mettendo in evidenza che : 1) “al termine della gara il calc.MINARELLI chiedeva ripetutamente all’arbitro spiegazioni al riguardo dell’espulsione comminatagli sul campo, senza alcuna offesa nei suoi riguardi, ma senza peraltro ottenere risposta. Vista l’insistenza del cac.MINARELLI, l’arbitro gli comunicava che, se avesse insistito,avrebbe provveduto a fargli comminare una squalifica di dieci giornate; a quel punto il MINARELLI si allontanava spontaneamente, senza alcun intervento da parte dei dirigenti”; 2) “il dirigente TONETTI a quel punto, avendo da vicino assistito alla scena sino al suo epilogo, interveniva ricordando con i dovuti modi all’arbitro come non fosse lecito, abusando del proprio ruolo e funzione, minacciare chi si era limitato a chiedere una spiegazione”. Chiede una riduzione della sanzione a carico del calc.MINARELLI e l’annullamento di quella relativa all’ass.TONETTI . La Commissione, - premesso che la parte del reclamo relativa al inibizione dell’ass.TONETTI non può essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.41 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”, parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.MINARELLI MATTEO, espulso per avere sputato all’indirizzo di un calciatore avversario, senza colpirlo, a fine gara, entrato sul terreno di gioco, si dirigeva verso l’arbitro e gli rivolgeva frasi offensive, venendo poi allontanato da dirigenti della Pol.San Donato Calcio, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.MINARELLI MATTEO, fermo restando il provvedimento a carico dell’ass.TONETTI LORENZO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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