COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 95 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.BELLARIVA VIRTUS avverso squalifica per 8 giornate calc.LANDI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2006 gara BELLARIVA VIRTUS – MORCIANO CALCIO del 12.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 95 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.BELLARIVA VIRTUS avverso squalifica per 8 giornate calc.LANDI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2006 gara BELLARIVA VIRTUS – MORCIANO CALCIO del 12.2.2006 La S.S.BELLARIVA VIRTUS ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe facendo presente che a seguito dell’intervento di un dirigente della squadra avversaria, che alzatosi della propria panchina si avvicinava a quella del Bellariva e prendeva per il collo l’allenatore, si creava un diverbio fra giocatori di entrambe le squadre ed il calc.LANDI “interveniva adoprandosi per riportare la situazione alla normalità, usando chiaramente le mani, ma assolutamente non in modo violento, cercando unicamente di dividere i contendenti, affinché un compagno di squadra potesse liberarsi dalla presa di cui era oggetto”. “Si ritiene, quindi, che l’atteggiamento del calc.LANDI sia stato, in assoluta buona fede, interpretato in modo diverso dallo svolgimento dei fatti, tant’è che al momento dell’espulsione comminatagli dall’arbitro, il LANDI si allontanava subito dal campo, senza polemiche, al fine di evitare ulteriori acredini ed animosità”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, mentre si era creato un piccolo parapiglia in campo, il calc.LANDI, che sedeva in panchina dopo essere stato sostituito, entrava sul terreno di gioco e colpiva un giocatore avversario con due violenti pugni in testa, senza peraltro procurare danni evidenti; - ritenuto che il deplorevolissimo gesto compiuto dal calc.LANDI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 6 le giornate di squalifica del calc.LANDI ANDREA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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