COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO NAZIONALE FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA POL.FORENSE ZANCLE MESSINA avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 7 del 6.2.2006 gara MESSINA – CATANIA del 28.1.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO NAZIONALE FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA POL.FORENSE ZANCLE MESSINA avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 7 del 6.2.2006 gara MESSINA – CATANIA del 28.1.2006 La POL.FORENSE ZANCLE MESSINA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che : 1) come prescritto dall’art.21 del Regolamento del Torneo in data 25.1.2006 comunicava al dirigente responsabile della società CATANIA CLUB che la gara si sarebbe disputata alle ore 12.00 del 28.1 (come del resto, tutte le altre partite interne della nostra società); 2) nel pomeriggio dello stesso 25.1 il dirigente responsabile del CATANIA CLUB comunicava telefonicamente la non disponibilità a giocare in orari diversi da quelli ufficiali(indisponibilità successivamente confermata a mezzo fax stessa data); 3) stante la impossibilità di reperire in tempi ristretti un campo libero in orario F.I.G.C., in data 26.1.2006 inviava un fax al Comitato Organizzatore del Torneo , rimettendogli ogni decisione in merito alla questione; 4) con successivo fax del 27.1.2006 sottoponeva la medesima questione al Commissario del Torneo, dichiarandosi disposto a disputare la gara il giorno 29.1.2006 alle ore 11 o in qualsiasi altra data(anche con eventuale inversione del campo di gioco); 5) l’orario comunicato ai sensi dell’art.21 del Regolamento del Torneo era quello delle 12.00. Non essendo stato accettato non aveva alcun obbligo di presentarsi alle ore 15.00 presso un campo che sapeva già occupato. La scelta del campo di gioco ed orario è lasciata alla disponibilità delle squadre, con il solo onere della squadra ospitante di comunicare, almeno tre giorni prima del giorno di gara, l’ubicazione del campo e l’orario di inizio, ma senza alcun obbligo di preventiva comunicazione al comitato Organizzatore, come invece viene richiamato nelle motivazioni della decisione impugnata. Chiede la riforma del provvedimento del G.S. e la disputa della gara nella data prevista per i recuperi o in altra data da stabilirsi su accordo delle società o indicata dal Comitato Organizzatore. Controdeduce il CLUB CALCIO FORENSE CATANIA mettendo dianzi tutto in evidenza la non accettazione da parte della POL.FORENSE ZANCLE MESSINA dell’art.22 del Regolamento del Torneo sul principio che le gare vanno disputate il sabato pomeriggio negli orari previsti dalla F.I.G.C. e che le parti possono per documentata necessità o di comune accordo, derogare al solo,orario di inizio delle gare. “Nel caso in esame, giusto quanto dichiara nel suo reclamo la Pol.Zancle , non esiste una documentata necessità, bensì la decisione della Società di derogare all’orario delle gare, spostandole tutte la mattina”. “Nel caso in esame non esiste nulla a favore della Pol.Zancle, anzi vi è il disaccordo del Catania Club, che non si è rifiutato di disputare la gara, ma ha preteso che la stessa venisse disputata negli orari stabiliti dal regolamento”. “Il Catania Cllub ha osservato la regola che prevede che le gare vanno disputate agli orari della F.I.G.C. e si è presentata sul campo di gioco fissato dalla Pol.Zancle all’orario previsto dal regolamento, cosa che invece la Pol.Zancle non ha osservato in quanto, all’orario ufficiale della gara previsto dal regolamento, era assente”. Chiede la conferma della decisione del G.S. La Commissione, - preso atto che l’art. 22 del Regolamento del Torneo stabilisce che “Le gare si disputano il sabato pomeriggio, secondo il calendario predisposto, negli orari previsti dalla F.I.G.C. Le parti possono, per documentata necessità o di comune accordo, derogare al solo orario d’inizio delle gare”; - verificato che solo con il C.U. n.7 del 6.2.2006 il Giudice Sportivo di Ferrara integra l’art.22 del Regolamento del Torneo con norme sino ad allora non previste : “Le gare si disputano il Sabato pomeriggio secondo il calendario predisposto e negli orari previsti dalla F.I.G.C. e dal Comitato organizzatore del torneo. Qualsiasi variazione di orario e data deve essere preventivamente concordata tra le Società e comunicata a codesto comitato tramite fax 48 ore prima della gara. La ratifica dell’avvenuta variazione da parte di codesto Comitato verrà immediatamente inoltrata a mezzo fax alle Società interessate”; - rilevato che, il 25.1.2006, la soc.POL.FORENSE ZANCLE MESSINA, in corretta osservanza dell’art.21 del Regolamento del Torneo, aveva comunicato per la disputa della gara del giorno 28.1.2006 le ore 12 (pomeriggio “spazio di tempo compreso fra il mezzogiorno e la sera”, secondo quanto si può rilevare dal Dizionario della Lingua Italiana Zanichelli) e che non risulta da alcun documento ufficiale che tale orario non rientri fra quelli ritenuti ammissibili dalla F.I.G.C. per le manifestazioni agonistiche; - atteso che per le ore 12 del giorno 28.1.2006 il programmato incontro non ha potuto avere svolgimento per l’assenza di entrambe le squadre interessate e che, pertanto, non è possibile assegnare qualsivoglia specifica responsabilitàdi sorta all’una o all’altra compagine; - ritenuto che, in relazione a quanto sopra, appare corretto disporre per la disputa effettiva dell’incontro, d e l i b e r a - di annullare la decisione del Giudice Sportivo e di ordinare la riprogrammazione della gara, giusto quanto vorrà disporre il Comitato Organizzatore del Torneo. Dispone per la restituzione della tassa, versata in € 260.
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