COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA SOC.ROMA LEX avverso squalifica per 2 anni calc.MACALE MASSIMILIANO, per 5 anni calc.SARTINI CARLO e ammenda di € 500 delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 8 del 13.2.2006 gara ROMA PACE – ROMA LEX del 4.2.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA SOC.ROMA LEX
avverso squalifica per 2 anni calc.MACALE MASSIMILIANO, per 5 anni calc.SARTINI CARLO e
ammenda di € 500 delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 8 del 13.2.2006
gara ROMA PACE – ROMA LEX del 4.2.2006
La SOC.ROMA LEX, della quale è stato sentito , ricorre aerso i provvedimenti sopra riportati facendo
presente che : 1) dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, il calc.SARTINI “stupito della decisione arbitrale, si avvicinava al Direttore di gara per chiedere delucidazioni e, dinanzi al cartellino rosso mostratogli dall’arbitro, aveva una reazione istintiva e repentina e colpiva con la mano aperta il braccio dell’arbitro proteso verso di lui.
Cosciente di aver sbagliato e rammaricato della reazione avuta, il sig.SARTINI si voltava e si dirigeva verso lo spogliatoio”. “E’ d’obbligo rilevare che il sig.SARTINI non ha mai inferto nessun colpo di forte intensità e brutalità al torace del Direttore di gara, né alcun ceffone diretto al viso dello stesso. L’episodio in verità, si è concluso con quell’unico deprecabile gesto”; 2) “anche il sig.MACALE ha certamente tenuto una condotta riprovevole, ma non ha certo rivolto ingiurie o minacce al Direttore di gara, né tantomeno ha mai tentato di colpirlo. Il sig.MACALE, intervenuto subito dopo l’espulsione del Sartini, ha sfilato il cartellino dalle dita dell’arbitro con gesto, forse ritenuto irrisorio, ma in realtà volto solo ad evitare, da parte sua, conseguenze più gravi di quelle già adottate dallo stesso. Niente di più.”; 3) “alla Società ROMA LEX invece non può essere mosso alcun rimprovero. La rapidità con cui si è realizzato l’intero episodio, l’unico colpo inferto dal Sartini e la sottrazionerestituzione del cartellino, non hanno consentito alla società, ammesso che ve ne fosse la necessità, di intervenire per impedire ciò che inaspettatamente è accaduto in quegli istanti.” Chiede la riduzione delle sanzioni a carico dei calc.SARTINI e MACALE e la riduzione o l’eliminazione dell’ammenda a carico della Società ROMA LEX. Chiede altresì che vengano sentiti i nominati calciatori ed alcune(sei)altre persone.
La Commissione,
- premesso che non vengono ascoltati i calc.SARTINI e MACALE, poichè il ricorso non è stato da loro
direttamente presentato, così come non vengono sentite le sei persone indicate, in quanto i procedimenti (v.art.31 comma 1 del C.G.S.) si svolgono sulla base degli atti ufficiali(rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi);
- premesso altresì che la parte del ricorso relativo all’ammenda di € 500 a carico della Società ROMA LEX,
stante che l’art. 24 del Regolamento del Torneo ne dispone la non impugnabilità, non viene presa in esame e viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara(con allegato) si rileva che : 1) dopo la concessione di un
calcio di rigore a favore della Roma Pace, il calc.SARTINI, capitano della ROMA LEX, rialzatosi da terra, dapprima colpiva l’arbitro con il petto, all’altezza del torace, con forte intensità e brutalità, provocando dolore abbastanza forte e spostandolo per tre-quattro metri, ed all’esibizione del cartellino rosso colpiva il braccio alzato dell’arbitro con un violentissimo, secco e molto forte schiaffo all’avambraccio destro, provocando forte bruciore, vistoso rossore e dolore fortissimo, divenuto a tratti insopportabile, che perdurava sino alla sera; lo stesso calc.SARTINI cercava anche di colpire l’arbitro con uno schiaffo al viso, evitato con una pronta “schivata”, venendo poi allontanato da compagni di squadra, mentre rivolgeva all’arbitro espressioni irriguardose ed offensive; 2) interveniva il calc.MACALE che indirizzando all’arbitro frasi offensive e minacciose,
gli strappava di mano il cartellino rosso, provocando immediato leggero dolore alle dita della mano; il cartellino gli veniva poi restituito dal calc.MACALE, che reiterava gli insulti; 3) non ritenendosi psicologicamente in grado di continuare la gara,
l’arbitro ne decretava la sospensione emettendo il triplice fischio finale;
- considerato che l’art. 25 del Regolamento del Torneo stabilisce che “il Giudice Sportivo può infliggere
squalifiche fino alla conclusione del Torneo, con eventuale deferimento al Giudice Sportivo del Comitato Regionale territorialmente competente dei calciatori ritenuti meritevoli di più gravi sanzioni.”;
- atteso che il Torneo si concluderà il 25.6.2006;
- rilevato che l’ultimo tesseramento dei calc.SARTINI e MACALE risulta essere stato a favore di società
laziali di I^ categoria;
d e l i b e r a
- di ridurre la squalifica dei calc.SARTINI CARLO e MACALE MASSIMILIANO al 25.6.2006 e di
trasmettere gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Laziale, per quanto vorrà disporre in relazione al comportamento messo in atto dai predetti calciatori nella gara citata in epigrafe.
Dispone per la restituzione della tassa, versata in € 260.
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