COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 108 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IMEC GROUP GAMBERINI avverso squalifica per 4 giornate calc.PAPINI GIANNI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 31 dell’1.3.2006 gara CIVITELLA – IMEC GROUP GAMBERINI del 26.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 108 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IMEC GROUP GAMBERINI avverso squalifica per 4 giornate calc.PAPINI GIANNI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 31 dell’1.3.2006 gara CIVITELLA – IMEC GROUP GAMBERINI del 26.2.2006 L’A.C.IMEC GROUP GAMBERINI ricorre avverso il sopra citato provvedimento dichiarando che il calc.PAPINI, a gioco fermo, veniva provocato da un giocatore avversario che tentava di colpirlo con una testata e, nel tentativo di schivarla, appoggiava la mano destra sul viso dell’avversario per proteggersi, senza colpirlo con un pugno, come risulta dagli atti del comunicato”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal referto di gara si evince che il calc.PAPINI, in reazione ad un colpo subito, colpiva un giocatore avversario con un pugno, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.PAPINI GIANNI. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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