COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 109 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.REAL DOVADOLA avverso squalifica al 15.4.2006 calc.BETTANCINI THOMAS e all’1.4.2006 all.BONAVITA ADRIANO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 22.2.2006 gara S.LEONARDO – REAL DOVADOLA del 18.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 109 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.REAL DOVADOLA avverso squalifica al 15.4.2006 calc.BETTANCINI THOMAS e all’1.4.2006 all.BONAVITA ADRIANO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 22.2.2006 gara S.LEONARDO – REAL DOVADOLA del 18.2.2006 Il F.C.REAL DOVADOLA ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti sostenendo che : 1) un giocatore avversario rivolgeva un epiteto scurrile al calc.BETTANCINI che stava chiedendo spiegazioni all’arbitro, questi, ritenendo che l’espressione fosse rivolta a lui e fosse stata pronunciata dal BETTANCINI, espelleva quest’ultimo che “sentitosi punito senza colpa si è lasciato andare a qualche parola in più; 2) dopo la espulsione di un altro giocatore del Real Dovadola, l’all.BONAVITA entrava in campo “per tranquillizzare i giocatori e si rivolse all’arbitro, senza alterare i toni e senza offenderlo per chiedere spiegazioni sulla sua decisone” e veniva allontanato. Prima di allontanarsi, chiedeva di andare a prendere dalla panchina la giacca, e null’altro. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che dall’articolalo referto di gara si rileva che : 1) il calc.BETTANCINI proferiva una offesa nei confronti dell’arbitro e che, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, reiterava le esternazioni, cercando di avvicinarsi al direttore di gara, mentre era trattenuto da compagni di squadra che, poi, riuscivano ad allontanarlo, mentre rivolgeva nuovamente all’arbitro epiteti offensivi; 2) l’all.BONAVITA, entrato sul terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro reiterate espressioni offensive; - ritenuto che i comportamenti messi in atto dal calc.BETTANCINI e dall’all.BONAVITA, pur riprovevoli, possano essere puniti con sanzioni più contenute, d e l i b e r a - di ridurre al 31.3.2006 la squalifica del calc.BETTANCINI THOMAS ed al 22.3.2006 la squalifica dell.BONAVITA ADRIANO. Dispone per la restituzione della tassa, versata in € 52.
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