COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 110 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PONTEVECCHIO CALCIO per presunta irregolarità gara PONTEVECCHIO – SIEPELUNGA del 22.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 110 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PONTEVECCHIO CALCIO per presunta irregolarità gara PONTEVECCHIO – SIEPELUNGA del 22.2.2006 La POL.PONTEVECCHIO CALCIO eccepisce “per la posizione di un tesserato relativa alla gara PONTEVECCHIO – SIEPELUNGA del campionato di Terza Categoria, disputata in data 22.2.2006 per i seguenti motivi : il giocatore MICHIENZI FABIO, nato il 27.6.1985 risulterebbe in posizione irregolare, essendo il medesimo tesserato per la Società Ozzanese, con cartellino n. 3604496 vincolato il 5.9.2003. Chiede pertanto l’intervento di codesta Commissione al fine di accertare l’eventuale mancanza o scorrettezza”. Controdeduce, senza inviare copia alla reclamante, l’A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO affermando che “la nostra società ha presentato la lista di trasferimento(modulo di colore verde) del giocatore MICHIENZI FABIO, nato il 27.6.1985, dalla Pol.Ozzanese alla nostra società in data 12.9.2005 presso il Comitato Provinciale della F.I.G.C., di cui allego fotocopia comprovante il prestito federale. Pertanto il giocatore in oggetto è regolarmente tesserato per la nostra società, la SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.MICHIENZI FABIO, nato il 27.6.1985, sia stato schierato in campo, nelle file dell’A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO nella gara sopra indicata, nel ruolo di portiere; - accertato che in data 3.3.2006 un incaricato dell’A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO recapitò presso il Comitato Provinciale F.I.G.C. di Bologna, un modulo di trasferimento del calc.MICHIENZI FABIO perché fosse trasmesso all’Ufficio Tesseramenti e che nella stessa giornata l’A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO venne invitata a ritirare il modulo in quanto lo stesso non poteva essere accettato dall’Ufficio Tesseramenti per decorrenza dei termini e che il ritiro avvenne sempre in data 3.3.2006; - rilevato che la copia del “modulo di colore verde” allegato alle controdeduzioni dell’A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO non è avvalorato da timbro e firma dell’Ufficio della F.I.G.C. a comprova del deposito; - verificato che il calc.MICHIENZI FABIO, nato il 27.6.1985, all’anagrafe dell’Ufficio Tesseramenti risulta tuttora tesserato per la Pol.Ozzanese; - valutato che, conseguentemente, il calc.MICHIENZI FABIO, nato il 27.6.1985, ha partecipato, nelle file dell’A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO, alla gara di cui in epigrafe (terminata con il risultato : PONTEVECCHIO 1 – SIEPELUNGA 3) senza averne titolo in quanto non tesserato per detta compagine ; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara PONTEVECCHIO - SIEPELUNGA del 22.2.2006 ed al calc.MICHIENZI FABIO, nato il 27.6.1985, 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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