COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SCANDIANO avverso squalifica per 3 giornate calc.RABITTI AGOSTINO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 22.3.2006 gara SCANDIANO – S.AGOSTINO del 19.3.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SCANDIANO
avverso squalifica per 3 giornate calc.RABITTI AGOSTINO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 22.3.2006
gara SCANDIANO – S.AGOSTINO del 19.3.2006
L’A.S.SCANDIANO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato segnalando che il calc.RABITTI “dopo essere stato trattenuto per la maglia per diversi metri, nell’atto di divincolarsi(atto abbastanza naturale) veniva si a contatto con il difensore avversario con una manata al corpo, ma in modo assolutamente non violento, tanto che il difensore stesso non si accasciava e non subiva menomazioni o sofferenze particolari. Tale episodio si è verificato nella dinamica dell’azione e non a gioco fermo”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che mentre stava fischiando l’arresto del gioco per sanzionare il fallo compiuto da un giocatore del G.S.Sant’Agostino nei confronti del calc.RABITTI, questi reagendo colpiva con un violento pugno al viso il calciatore avversario, venendo conseguentemente espulso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.RABITTI AGOSTINO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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