COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIGOLO MARCHESE avverso inibizione al 28.5.2006 mass.ROSSI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 31 dell’1.3.2006 gara S.LAZZARO ALBERONI – VIGOLO MARCHESE del 26.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIGOLO MARCHESE avverso inibizione al 28.5.2006 mass.ROSSI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 31 dell’1.3.2006 gara S.LAZZARO ALBERONI – VIGOLO MARCHESE del 26.2.2006 L’A.C.VIGOLO MARCHESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato significando che : 1) il sig.ROSSI non si è mai avvicinato all’arbitro, restandogli ad una distanza superiore a mt. 8-10 e non vi è mai stata reiterazione in quanto mai si è avvicinato all’arbitro; 2) il capitano non è mai intervenuto; 3) il sig.ROSSI non si è mai rivolto ai tifosi del San Lazzaro in quanto l’ubicazione del pubblico è dal lato opposto rispetto all’uscita dal campo; 4) è vero che il sig.ROSSI ha inveito frasi irriguardose contro l’arbitro, ma mai lo ha minacciato. Chiede di rivedere ed annullare l’inibizione del sig.ROSSI e che siano sentiti il sig.ROSSI, tre dirigenti dell’A.C.Vigolo Marchese, tutti i giocatori dell’A.C.Vigolo Marchese, i dirigenti e giocatori dell’U.S.San Lazzaro Alberoni. La Commissione, - premesso che non vengono sentiti il mass.ROSSI, poiché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto, e le altre persone indicate in quanto i procedimenti, ai sensi dell’art.31 del C.G.S., si svolgono sulla base dei rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi ; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato di avere allontanato il mass.ROSSI perché, dopo l’espulsione dell’allenatore dell’A.C.Vigolo Marchese, gli aveva rivolto frasi offensive, reiterate mentre cercava di avvicinarglisi, impeditone dall’intervento del capitano della squadra, mentre , da una distanza di circa 1,5/2 metri faceva il gesto di colpirlo con una “manata” e, nell’uscire dal campo, rivolgeva frasi offensive nei confronti dei tifosi locali; - valutato che il deplorevole comportamento messo in atte dal mass.ROSSI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.4.2006 del mass.ROSSI STEFANO. Dispone per la restituzione della tassa versata.
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