COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PARROTS BENASSI per presunta irregolarità gara SPORT 2000 – PARROTS BENASSI dell’11.3.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PARROTS BENASSI per presunta irregolarità gara SPORT 2000 – PARROTS BENASSI dell’11.3.2006 L’A.S.PARROTS BENASSI eccepisce in ordine alla gara sopra indicata significando che l’A.S.SPORT 2000 ha indicato nella distinta giocatori e fatto giocare con il n. 7 il tesserato BALDASSINI LUCA, nonostante lo stesso dovesse scontare un turno di squalifica, come risulta sul C.U. n.34, datato 9.3.2006 del C.P. di Bologna. “Siamo certi che la C.D. prenderà i relativi provvedimenti in merito”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.BALDASSINI LUCA sia stato indicato col n. 7 nella distinta calciatori della partita di cui all’oggeto e, quindi, abbia partecipato alla stessa; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.34 del C.P. di Bologna, datato 9.3.2006, fra i calciatori non espulsi dal campo, il calc. BALDASSINI LUCA risulta squalificato per 1 gara per recidiva in ammonizione(IV^ infr.); - ricordato che l’art.17 comma 11 del C.G.S. stabilisce che tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale; - valutato che, conseguentemente, il calc.BALDASSINI LUCA ha partecipato, nelle file dell’A.S.SPORT 2000, alla gara sopra indicata (terminata con il risultato : SPORT 2000 5 – PARROTS BENASSI 1) senza averne titolo poiché la squalifica comminatagli non era ancora stata scontata ; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.SPORT 2000 la punizione sportiva della perdita per 0-6 della gara SPORT 2000 – PARROTS BENASSI dell’11.3.2006 ed al calc.BALDASSINI LUCA 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it