COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTERENZIESE per presunta irregolarità gara MONTERENZIESE – GOLDENSPORT KIMERA del 23.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTERENZIESE per presunta irregolarità gara MONTERENZIESE – GOLDENSPORT KIMERA del 23.2.2006 L’A.S.MONTERENZIESE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata in quanto, a suo dire, l’A.S.GOLDENSPORT KIMERA avrebbe schierato in campo con il n. 5 il calc.BERGAMO DARIO, squalificato, mentre in distinta era indicato il calc.CHILLEMI ALBERTO. Della sostituzione si accorgevano, prima dell’inizio della gara, alcuni giocatori dell’A.S.MONTERENZIESE(alcuni per averlo già incontrato nel passato ed altri per aver assistito, il sabato precedente, alla gara in cui il calc.BERGAMO era stato espulso) e la cosa veniva segnalata all’arbitro, che “non assumeva alcun immediato provvedimento(non effettuava un ulteriore riconoscimento con il calciatore n. 5 della GOLDENSPORT KIMERA), in quanto suggeriva di voler approfondire la cosa dopo essersi consultato con chi di dovere, visto che era la prima volta che gli accadeva una situazione simile”. Durante il I° tempo ci si accorgeva che il calciatore n.5 della GOLDENSPORT KIMERA veniva chiamato dai suoi compagni col nome di DARIO, anziché col nome di ALBERTO e la cosa veniva segnalata all’arbitro “e lui stesso confermava di averla udita”. Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo, il calciatore n.5 della GOLDENSPORT CHIMERA non si presentava per la disputa del secondo tempo ed i suoi compagni, richiesti di chiarimenti dall’arbitro “parlavano di un infortunio occorso allo stesso durante il I° tempo”. A questo punto l’arbitro, impossibilitato ad effettuare un nuovo riconoscimento, suggeriva di presentare riserva scritta al termine della partita. Aggiunge che anche un giocatore di un’altra squadra partecipante allo stesso campionato e presente alla gara avrebbe riconosciuto nel giocatore con la maglia n. 5 il calc.BERGAMO. Chiede “la disponibilità all’effettuazione da parte dell’arbitro di un nuovo riconoscimento dei signori Bergamo Dario e Chillemi Alberto”. Controdeduce, con apparente mancanza di comunicazione alla controparte, l’A.S.GOLDENSPORT CHIMERA “ribadendo la propria estraneità ai fatti contestati”. Afferma che il calc.CHILLEMI, ricoverato sino a tre giorni prima presso l’Ospedale Bellaria Maggiore di Bologna, come da allegata copia della lettera di dimissioni, a causa dell’insorgenza di disturbi connessi al citato ricovero, su consiglio del medico personale, contattato telefonicamente, non prendeva parte al secondo tempo dell’incontro, anche per il fatto di aver subito durante il gioco un intervento molto duro ad una caviglia, “pur rimanendo presente nell’impianto sportivo fino al termine dell’incontro e anche oltre e né gli avversari, né il direttore di gara abbiano chiesto un ulteriore controllo”. Non nega che durante la gara il calc.CHILLEMI ALBERTO possa essere stato chiamato DARIO, ma questo deriverebbe dalla circostanza che ciò avviene frequentemente(in partita o in allenamento), anche su sua richiesta, per un calcistico paragone con Dario Hubner. Al ritiro dei documenti nessun accenno ad irregolarità veniva fato dall’arbitro al dirigente dell’A.S.GOLDENSPORT CHIMERA. Inoltre, fa presente che “copia del reclamo sia a noi giunta in data sabato 4 marzo 2006, ben oltre i sette giorni prescritti dal regolamento federale”. Si augura che quanto comunicato “sia servito a chiarire tutti i dubbi legati a questa vicenda”. La Commissione, - premesso che il reclamo e l’invio di copia dello stesso alla controparte risultano spediti l’1.3.2006, entro i termini (7 giorni) fissati dall’art.42 comma 3 del C.G.S.; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti il 20.3.2007, precisava che, messo al corrente della possibile sostituzione di persona, effettuava un controllo e, notando una certa rassomiglianza con la foto del documento presentato, non ravvisava elementi tali da negare la partecipazione alla gara del calciatore indicatogli; conferma che anche lui, durante l’incontro, ha sentito che il calciatore indossante la maglia n. 5 veniva chiamato con il nome di Dario e che lo stesso non era più presente fra i giocatori della Goldensport Kimera che riprendevano il gioco dopo l’intervallo. Chieste spiegazioni ai dirigenti della squadra, gli veniva risposto che era rimasto nello spogliatoio perché vittima di un infortunio ad una caviglia, infortunio che lui non aveva rilevato; - sentiti in data odierna i calciatori CHILLEMI ALBERTO e BERGAMO DARIO, dei quali è stata fatta copia delle rispettive carte di identità, che hanno dichiarato : 1) il calc.CHILLEMI ALBERTO, di aver partecipato ad una parte del primo tempo della gara MONTERENZIESE – GOLDENSPORT KIMERA del 22.2.2006 durante il quale aveva subito “una botta alla caviglia destra” e di non essersi ripresentato per il secondo tempo, rimanendo comunque nello spogliatoio sino al termine dell’incontro; 2) il calc.BERGAMO DARIO, di non aver preso parte alla predetta gara, sapendo di essere stato squalificato; - mostrate all’arbitro due buste contraddistinte con i numeri 1 e 2 contenenti le copie delle foto dei due calciatori, dei quali non erano visibili i dati anagrafici ma solo le fotografie, il direttore di gara, non ha avuto dubbi nell’indicare la foto di cui alla busta n. 2 come quella del calciatore che aveva preso parte ad uno spezzone della gara MONTERENZIESE – GOLDENSPORT KIMERA del 22.2.2006, aggiungendo che, mentre aspettava di essere introdotto nella stanza della C.D, avere rivisto nel corridoio il calciatore ritratto nella foto della busta n.2 del quale ricordava anche la robusta costituzione, che ivi si trovava insieme ad altre persone; - avuto presente quanto dichiarato in questa sede dall’arbitro, considerato che la busta n.2 conteneva la carta di identità del calc.BERGAMO DARIO, si evince che lo stesso abbia preso parte alla gara di cui all’oggetto (terminata con il risultato : MONTERENZIESE 3 – GOLDENSPORT KIMERA 4) senza averne titolo, perché, come da provvedimento pubblicato sul C.U.N. 32 del C.P. di Bologna datato 23.2.2006, fra i giocatori espulsi, relativamente alla gara Goldensport Kimera – Pontevecchio del 18.2.2006, risultava squalificato per 2 giornate; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.GOLDENSPORT KIMERA la punizione sportiva della perdita per 0-6 della gara MONTERENZIESE – GOLDENSPORT KIMERA del 22.2.2006 ed al calc.BERGAMO DARIO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it