COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 123 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ZIBELLO avverso squalifica per 8 giornate calc.POLLORSI SIMONE e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 32 dell’8.3.2006 gara ZIBELLO – PONTOLLIESE dell’1.3.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 123 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ZIBELLO avverso squalifica per 8 giornate calc.POLLORSI SIMONE e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 32 dell’8.3.2006 gara ZIBELLO – PONTOLLIESE dell’1.3.2006
L’U.S.ZIBELLO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti
mettendo in evidenza che : 1) “per quanto riguarda gli insulti, come riferisce il direttore di gara, c’è da evidenziare il fatto che
al fischio finale del I° tempo il giocatore POLLORSI SIMONE, in possesso di palla, calciava la stessa per allontanarla e non
certo per colpire l’arbitro e che la palla non toccava minimamente lo stesso, ma gli passava ad una distanza di circa due o
tre metri. L’arbitro, però, intendendo il fatto rivolto a lui richiamava il POLLORSI dicendogli di ritenersi espulso”; 2) “a questo
punto, tra l’incredulità di tutti, si creava attorno all’arbitro un capannello di calciatori di entrambe le società, e quelli dello
Zibello, in modo concitato ma senza urlare e senza spintonare l’arbitro chiedevano spiegazioni del perché di quella
decisione, mentre il POLLORSI entrava mestamente negli spogliatoi”; 3) “mi sento profondamente addolorato e rammaricato
leggendo che per l’arbitro l’unica lezione punitiva per questi personaggi era quella di mandarli a casa”; 4) “altra annotazione
non trascurabile alla quale l’arbitro fa riferimento come concausa per la sospensione della gara sarebbe l’aggressione verbale
da parte del portiere Vukaj Kristofor che, effettivamente pronunciò quelle parole, ma l’ha fatto ben circa mezz’ora dopo la
sospensione dell’incontro, quando l’arbitro si soffermava con dirigenti e giocatori di entrambe le società, a discutere sulle
sue argomentazioni del caso. Quindi, se non ci fossero stati i presupposti di mancata sicurezza, l’arbitro stesso sarebbe
dovuto andarsene immediatamente senza soffermarsi a parlare e discutere con tutti; 5) il G.S. segnala la mancanza della
forza pubblica sostitutiva, mentre erano due le persone addette a questo servizio; 6) l’arbitro, prima di sospendere la partita
avrebbe dovuto chiamare i capitani delle due squadre e dare loro fondate motivazioni sulla decisione. Chiede la revoca della
squalifica del calc.POLLORSI e di revocare la sconfitta per 0 – 3, facendo proseguire l’incontro dal 46°, in 10 contro 11,
come da espulsione in campo.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato che, al
termine del 1° tempo, forse per dimostrare la non accettazione della espulsione di un giocatore e la concessione di un calcio
di rigore proprio allo scadere della prima frazione di gioco, : 1) il calc.POLLORSI, che in quel momento era in possesso del
pallone, lo lanciava con le mani, da una distanza di circa 4 metri, contro di lui, colpendolo ad una gamba, senza procurargli
dolore; 2) il dirigente accompagnatore ufficiale dell’U.S.ZIBELLO gli diceva che non lo avrebbe più fatto arbitrare, con
atteggiamento che, comunque escludeva ritorsioni fisiche; 3) sia l’episodio del lancio del pallone, sia la frase rivoltagli dal
dirigente dell’U.S.ZIBELLO hanno determinato in lui uno stato ansioso che non gli consentiva di portare a termine la gara,
della quale decretava la sospensione, dandone comunicazione alle due squadre; 4) dopo la comunicazione della decisione
di sospendere la gara si era intrattenuto con diversi giocatori dell’U.S.ZIBELLO, che gli chiedevano spiegazioni sul
provvedimento, confermando loro che riteneva di non potere portare a termine la gara; 5) le offese rivoltegli dal calc.VUKAJ
sono state pronunciate circa mezz’ora dopo la sospensione della gara, mentre stava già lasciando l’impianto sportivo;
- considerato che lo stesso arbitro, sia nel referto originario sia nei chiarimenti offerti in questa sede ha
riconosciuto di non avere mai dovuto fronteggiare una situazione di effettiva pericolosità, ma soltanto che gli episodi
verificatisi(il lancio del pallone e la frase rivoltagli da un dirigente dell’U.S.ZIBELLO) avevano compromesso la sua tranquillità
e la sua serenità necessarie per dirigere la gara, cosa che lo aveva poi indotto alla sospensione, perché , come si legge nel
referto “a quel punto l’unica lezione punitiva per questi personaggi era quella di mandarli a casa”;
- ritenuto che, nella circostanza, con il lancio con le mani da una distanza di circa 4 metri del pallone,
che l’arbitro asserisce averlo raggiunto ad una gamba senza procurargli alcun dolore, e con la frase rivoltagli da un dirigente
dell’U.S.ZIBELLO, non si fossero create situazioni di reale pericolo per l’ incolumità dell’arbitro e di quella dei giocatori,
tanto che, dopo la sospensione della gara, l’arbitro si è poi soffermato per qualche tempo con i giocatori e dirigenti
dell’U.S.ZIBELLO per spiegare le motivazioni della decisione presa;
- valutato altresì che nel frangente l’arbitro non ha neppure tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal
regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti non regolamentari,
d e l i b e r a
- di confermare la squalifica per 8 giornate del calc.POLLORSI SIMONE e di annullare la punizione sportiva a carico dell’U.S.ZIBELLO della perdita per 0 – 3 della gara ZIBELLO PONTOLLIESE dell’1.3.2006, ordinando la ripetizione dell’incontro a cura del C.P. di Piacenza.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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