COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CORPOLO’ CALCIO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 37 del 30.3.2006 gara REAL SARSINA – CORPOLO’ del 26.3.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CORPOLO’ CALCIO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 37 del 30.3.2006 gara REAL SARSINA – CORPOLO’ del 26.3.2006 L’U.S.CORPOLO’, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) “al momento dell’arrivo dei nostri tesserati e dirigenti al campo di Sarsina, siamo stati avvicinati da un dirigente della squadra ospitante che ci comunicava che non si sarebbe giocato e che il C.P. di Rimini ne era al corrente dei motivi sin da venerdì 24.3.2006; 2) sentito il C.P. di Rimini, ci veniva comunicato che lo svolgimento o meno della gara sarebbe stato deciso dall’arbitro; 3) l’U.S.CORPOLO’ era decisa a disputare la gara, anche in mancanza dell’acqua corrente; 4) l’arbitro ci disse che le condizioni ambientali per disputare la gara sussistevano, ma che non avrebbe potuto arbitrare se a scendere in campo fosse stato solo l’U.S.CORPOLO’“. “Come prescritto dal Regolamento F.I.G.C., la scrivente società ritiene che il REAL SARSINA avrebbe avuto il tempo per mettere a disposizione un altro impianto, anche se, come detto sopra, per l’arbitro esistevano le condizioni per disputare la gara”. “Posto quanto sopra, la scrivente si rivolge a codesta C.D. per ottenere la vittoria della gara a tavolino per responsabilità oggettiva della società REAL SARSINA”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - valutato che la gara, pur con la mancanza nell’impianto dell’acqua sia calda sia fredda, non si è disputata unicamente per il rifiuto a scendere in campo dell’A.C.REAL SARSINA; - verificato, peraltro, che l’arbitro, come da sua dichiarazione in atti, dopo aver eseguito il riconoscimento degli atleti non ha ritenuto necessario attendere il “tempo di attesa”, in quanto aveva già ricevuto in precedenza la dichiarazione della indisponibilità a scendere in campo dell’A.C.REAL SARSINA; - avuto presente che l’art.54 delle N.O.I.F. prescrive che le squadre devono presentarsi in campo all’orario fissato per l’inizio della gara e che, in caso di ritardo, l’arbitro deve attendere un tempo pari alla durata di un tempo di gioco. Ciò che non è avvenuto; - osservato che le stesse N.O.I.F. non prevedono che una squadra possa preventivamente rinunciare alla gara, dichiarandolo all’arbitro, il quale, a sua volta, non può sottrarsi all’obbligo di constatare la rinuncia alla disputa della gara solo al termine del tempo concesso alla squadra per presentarsi in campo(cfr.C.A.F. decisione n.3 del 6.12.2001 - appello A.S.Casalotti Tanas), d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’U.S.CORPOLO’, ordinando la riprogrammazione della gara, a cura del C.P. di Rimini. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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