COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CIRCOLO A.R.C.I.AMICIZIA avverso squalifica per 3 giornate calc.LIVERANI IVAN, per 6 giornate calc.GASPERONI EMANUELE, al 15.12.2006 calc.BERARDI STEFANO, al 15.12.2006 all.BANDOLI GIAMPIERO, inibizione al 15.1.2007 add.serv.ord.sost.PERDONI ROCCO e TARRONI MASSIMO, al 15.3.2007 ass.LIVERANI ADRIANO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 36 del 22.3.2006 gara CIRCOLO ARCI AMICIZIA – BLUE’N GREEN dell’11.3.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CIRCOLO A.R.C.I.AMICIZIA
avverso squalifica per 3 giornate calc.LIVERANI IVAN, per 6 giornate calc.GASPERONI EMANUELE, al 15.12.2006 calc.BERARDI STEFANO, al 15.12.2006 all.BANDOLI GIAMPIERO, inibizione al 15.1.2007 add.serv.ord.sost.PERDONI ROCCO e TARRONI MASSIMO, al 15.3.2007 ass.LIVERANI ADRIANO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 36 del 22.3.2006
gara CIRCOLO ARCI AMICIZIA – BLUE’N GREEN dell’11.3.2006
La Commissione, preliminarmente, verificato che il reclamo risulta sottoscritto dal sig.LIVERANI ADRIANO, inibito ai sensi dell’art.14 lett.e) del C.G.S. (“Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale”), rileva che non puo’ prendere in esame la parte del gravame riguardante le sanzioni a carico dei sigg.LIVERANI IVAN, GASPERONI EMANUELE, BERARDI STEFANO, BANDOLI GIAMPIERO, PERDONI ROCCO e TARRONI MASSIMO, parte che viene dichiarata inammissibile, mentre può esaminare la parte relativa alla sanzione a carico dell’ass.LIVERANI ADRIANO.
Relativamente al citato ass.LIVERANI ADRIANO, nel ricorso viene messo in evidenza che “una volta notificatagli l’espulsione, si allontanava spontaneamente dal terreno di gioco, non facendovi più ritorno neppure dopo la sospensione dell’incontro” e che “l’arbitro non sia stato in nessun modo aggredito da alcuno, dato che prontamente alcuni giocatori e dirigenti del Circolo ARCI Amicizia si frapponevano fra la sua persona e i contestatori, facendogli scudo con il corpo e scortandolo incolume fino all’interno del suo spogliatoio ed evitando fin dal nascere qualsiasi situazione di pericolo per la sua persona”. Richiamandosi a fatti più gravi, sanzionati con provvedimenti meno onerosi, chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- dato atto che l’ass.LIVERANI ADRIANO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato invitato, non si è presentato all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che nel corso del secondo tempo l’ass.LIVERANI veniva allontanato perché, entrato sul terreno di gioco, correva verso l’arbitro agitando la bandierina ed indirizzandogli frasi offensive e gravemente minacciose, reiterando le esternazioni dopo la sospensione della gara;
- ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dall’ass.LIVERANI, possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 31.12.2006 l’inibizione dell’ass.LIVERANI ADRIANO, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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