COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.EMMETRE per presunta irregolarità gara NUOVA CODIGORESE – EMMETRE del 25.3.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.EMMETRE
per presunta irregolarità
gara NUOVA CODIGORESE – EMMETRE del 25.3.2006
L’A.S.EMMETRE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla gara sopra indicata “in quanto nel corso della medesima la N.Codigorese ha schierato il calc.BALESTRA ALESSANDRO(n. 3), che, come si desume dal C.U. 35 del 22.3.2006, residuava una giornata di squalifica maturata per somma di ammonizioni e che avrebbe dovuto scontare nella gara in esame. Chiede pertanto che vengano applicate alla società N.CODIGORESE le sanzioni di cui all’art.12 comma 5 del C.G.S., in quanto il suddetto calciatore non aveva titolo per partecipare alla gara”. “Siamo certi che la C.D. prenderà i relativi provvedimenti in merito”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.BALESTRA ALESSANDRO abbia preso parte, nelle file dell’U.S.NUOVA CODIGORESE, alla gara di cui all’oggetto;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.35 del C.P. di Ferrara, datato 22.3.2006, fra i calciatori non espulsi dal campo, il calc. BALESTRA ALESSANDRO risulta squalificato per 1 gara per recidiva in ammonizione(VIIII^ infr.);
- ricordato che l’art.17 comma 11 del C.G.S. stabilisce che tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale;
- valutato che, conseguentemente, il calc.BALESTRA ALESSANDRO ha partecipato, nelle file dell’U.S.NUOVA CODIGORESE, alla gara sopra indicata (terminata con il risultato : NUOVA CODIGORESE 3 – EMMETRE 3) senza averne titolo poiché la squalifica comminatagli non era ancora stata scontata ;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’U.S.NUOVA CODIGORESE la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara NUOVA CODIGORESE – EMMETRE del 25.3.2006 ed al calc.BALESTRA ALESSANDRO 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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