COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LUGO F.BARACCA avverso squalifica al 22.7.2006 all.CANGINI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 36 del 22.3.2006 gara LUGO – SAN ROCCO del 15.3.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LUGO F.BARACCA avverso squalifica al 22.7.2006 all.CANGINI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 36 del 22.3.2006 gara LUGO – SAN ROCCO del 15.3.2006 L’A.S.LUGO F.BARACCA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato significando che l’all.CANGINI , mai colpito da provvedimenti disciplinari “ha un carattere focoso ma leale, forse si è fatto prendere dalla gara in oggetto oltre il lecito, senza però volere offendere per qualsiasi motivo il Direttore di gara o la squadra avversaria. Si precisa che vedendo un avversario(il portiere) a terra, chiamava un proprio giocatore in possesso di palla sebbene davanti alla porta sguarnita a buttare la palla fuori per far dare le cure del caso all’atleta a terra, cosa che il tesserato eseguiva senza alcuna remora, gesto molto sportivo. Si precisa che durante la gara si possono dire diverse frasi verso l’arbitraggio, senza però voler in qualunque modo ledere la persona del Direttore di gara”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si evince che l’all.CANGINI, espulso nel corso del secondo tempo per reiterate proteste , terminata la gara, nell’ambito degli spogliatoi rivolgeva all’arbitro frasi ironiche e di commento negativo sulla conduzione della gara; - ritenuto che il comportamento messo in atto dall.CANGINI possa essere punito con una sanzione puù contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.5.2006 la squalifica dell’all.CANGINI GIANLUCA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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