COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE CALCIO per presunta irregolarità gara ATLETICO VAN GOOF – VIGARANESE del 12.3.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE CALCIO per presunta irregolarità gara ATLETICO VAN GOOF – VIGARANESE del 12.3.2006 Il reclamo della S.S.VIGARANESE CALCIO non può essere preso in esame perché proposto, il 5.4.2006, ben oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla S.S.VIGARANESE CALCIO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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