COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrarara contenuta nel C.U.n. 13 del 27.3.2006 gara JUS MILANO – LAWYERS del 18.3.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrarara contenuta nel C.U.n. 13 del 27.3.2006 gara JUS MILANO – LAWYERS del 18.3.2006 Lo JUS MILANO AVVOCATI CALCIO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato evidenziando che, nel reclamo di I° grado, “la squadra avversaria ha dedotto che lo JUS MILANO avrebbe contemporaneamente schierato in campo nel primo tempo tre (come si è detto, il limite massimo è due) laureati e tale circostanza sarebbe stata verificata dal Direttore di gara”. Ma ciò non sarebbe avvenuto. “Il referto arbitrale riporta solamente la sostituzione del giocatore Marco Cozzolino (numero 8 di maglia) con il giocatore Fabrizio Biondi al termine del primo tempo, ma nulla dice circa la presenza in campo dei giocatori Matteo Pollini e Andrea Levati. Né tale circostanza può desumersi dalla numerazione delle maglie : come è noto infatti, la regola 4 del Regolamento del Gioco del Calcio(edizione 2004) non prescrive più che la numerazione debba essere progressiva, come pure non è più previsto che gli undici giocatori che iniziano la partita debbono indossare le maglie dell’1 all’11. In altre parole la numerazione riportata in distinta di gara ha valore solo ai fini del riconoscimento e dell’identificazione dei giocatori laddove vengano comminate delle sanzioni, mentre non ha alcun valore per stabilire quali sono i titolari e quali sono le riserve. Ne consegue che la squadra avversaria avrebbe dovuto immediatamente rilevare la circostanza relativa alla pretesa irregolarità commessa dall’odierna scrivente e richiedere al Direttore di gara di espressamente riportare sul referto arbitrale che nel primo tempo la squadra JUS MILANO aveva contemporaneamente schierato in campo i giocatori che indossavano le maglie 1, 3 e 8. Senonchè ciò non è stato fatto e, occorre ripetere, il referto arbitrale non dice affatto quanto controparte afferma nel proprio ricorso”. Chiede l’annullamento del provvedimento del G.S., con la conferma del risultato acquisito sul campo. Controdeduce LAWYERS confermando, dianzi tutto, la circostanza, già dedotta in primo grado, che lo JUS MILANO, nella gara di cui è oggetto, ha schierato in campo, contemporaneamente, tre laureati in legge, con palese violazione dell’art. 3 del Regolamento del Torneo, che ne prevede solamente due. Contesta, inoltre, l’interpretazione data dallo JUS MILANO dell’art.4 del Regolamento del Gioco del Calcio, in quanto la deroga alla numerazione da 1 a 11 attiene unicamente alla Lega Nazionale Professionisti. Chiede la conferma della decisione del G.S. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - osservato, dianzi tutto che la stessa ricorrente si guarda bene, per correttezza, dal negare di avere schierato in campo, contemporaneamente, tre calciatori “laureati in legge”, soffermandosi invece sulla circostanza che ciò non sarebbe stato specificatamente certificato dall’arbitro; - atteso che l’art.4 del Regolamento del Gioco del Calcio – Decisioni F.I.G.C., al comma 1 stabilisce che “I calciatori sin dall’inizio della gara devono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva : n. 1 il portiere; dal n.2 al n.11 i calciatori degli altri ruoli; dal n.12 in poi i calciatori di riserva” e che – comma 5 – “Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti(Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero”; - preso atto che, in osservanza di quanto sopra precisato, nelle distinte presentate all’arbitro dallo JUS MILANO i calciatori partecipanti alla gara sono stati contrassegnati dal n.1 al n. 16 (mancante il n.12) e da LAWYERS dal n.1 al n.17 (mancante il n. 12) e che nel corso dell’incontro, per lo JUS MILANO sono usciti i calciatori con i numeri 8, 9 e 10, sostituiti con i calciatori numeri 15, 13 e 14 mentre per LAWYERS sono usciti i numeri 6, 10 e 11, sostituiti dai numeri 13, 16 e 15; - considerato, ad abundantiam, che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato che i calciatori delle squadre JUS MILANO e LAWYERS hanno iniziato la gara del 18.3.2006 indossando le maglie numerate dall’1 all’11; - ritenuta confermata, per i motivi sopra esposti, la violazione da parte dello JUS MILANO dell’art.3 lett.c) del Regolamento del Torneo, per avere schierato in campo, contemporaneamente, tre calciatori “laureati in legge”, in luogo dei due consentiti, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando, a carico dello JUS MILANO, la punizione sportiva della perdita per 0 – 2 della gara JUS MILANO – LAWYERS del 18.3.2006. Dispone per l’incameramento della tassa versata.
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