COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO FEMMINILE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA G.S.PONENTE avverso squalifica al 31.5.2006 all.BERTINO NICOLA, inibizione al 30.6.2006 ass.FRATTI ROBERTO e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 del 12.4.2006 gara PONENTE – S.POLO del 2.4.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO FEMMINILE – SERIE D
RECLAMO PROPOSTO DA G.S.PONENTE
avverso squalifica al 31.5.2006 all.BERTINO NICOLA, inibizione al 30.6.2006 ass.FRATTI ROBERTO e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 del 12.4.2006
gara PONENTE – S.POLO del 2.4.2006
Il G.S.PONENTE ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati mettendo in evidenza che : 1) circa l’all.BERTINO, sono “inesistenti le minacce e le frasi scurrili citate nel rapporto dell’arbitro, mentre questi, sempre accompagnato dal nostro responsabile della F.P.S., si recava alla propria auto per i controlli di rito”.; 2) “vera la contestazione verbale fatta dall’ass.FRATTI all’arbitro a fine gara. La bandierina veniva agitata dallo stesso in tono nervoso e anche scomposto, ma nessuna intenzione di colpire, come del resto si evince in parte del rapporto. Fra l’arbitro e il suddetto era presente il nostro responsabile della F.P.S., che prontamente ha tacitato e allontanato il FRATTI; 3) “alla gara assistevano non più di 20 persone, quasi tutte parenti delle giocatrici, equamente divisi fra locali e squadra ospite. I commenti durante la gara si riferivano (da entrambe le parti) a presunte sviste arbitrali, come avviene di consueto(Si conviene sulla negatività della pratica). Nessuno si è permesso di offendere le atlete avversarie, come citato dall’arbitro, visto il contesto di cui sopra e del resto cosa assai improbabile in una gara di calcio femminile. La contestazione all’arbitro, a fine gara, è sicuramente avvenuta, ma più in tono ironico e riguardava l’orologio dello stesso che, secondo alcuni, non era ben sintonizzato, visto il maxi recupero accordato e la conseguente sconfitta della squadra locale”. Chiede una riduzione delle sanzione e che sia sentito l’all.BERTINO.
La Commissione,
- premesso che non viene sentito l’all.BERTINO poiché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) al termine della gara l’ass.FRATTI, agitando energicamente la bandierina, gli correva incontro, mentre stava avvicinandosi agli spogliatoi, gli rivolgeva gravi offese e gli batteva ripetutamente la bandierina su una spalla, senza procurargli danni fisici; 2) mentre stava avviandosi verso la propria autovettura, l’all.BERTINO lo ostacolava, impedendogli di riporre la borsa nel portabagagli e gli rivolgeva, faccia a faccia, violente proteste e considerazioni negative sulla conduzione della gara; 3) per tutta la durata della gara, sostenitori locali rivolgevano gravi offese alle calciatrici avversarie ed a lui, aggiungendo minacce di atti estremi ed inoltre, a fine gara, agli stessi veniva consentito di entrare nel recinto spogliatoi, e da qui reiterare verso l’arbitro le esternazioni offensive e minacciose;
- ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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