COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SPORTING FORLI’ avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 27.4.2006 gara SPORTING FORLI’ – RONTA del 22.4.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SPORTING FORLI’ avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 27.4.2006 gara SPORTING FORLI’ – RONTA del 22.4.2006 L’A.C.SPORTING FORLI’ ricorre avverso il provvedimento sopra indicato lamentando che il G.S., dopo aver dichiarato che il reclamo inviato dalla Soc.Ronta non poteva essere accolto, abbia comunque stabilito, agendo d’ufficio, la perdita a carico dell’A.C. SPORTING FORLI’ della gara sopra indicata per 0 – 3. Chiede l’annullamento “della sentenza del G.S. sul fatto accaduto e di riconsiderare il risultato di 4 – 1 ottenuto sul campo in favore dello SPORTING FORLI’, in quanto non si ritiene conforme agire d’ufficio in questi casi, come riportato da una sentenza della C.A.F. pochi anni addietro per casi simili avvenuti sul territorio nazionale. La richiesta scaturisce dal fatto che, secondo la sentenza, pur non accogliendo il reclamo del Ronta F.C., si favorirebbe la stessa società nella continuazione delle fasi finali e che, quindi, le procedure di reclamo non avrebbero senso di esistere in quanto efficaci, anche se non accolte”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che i commi 3 e 5 dell’art.24 legittimano il G.S. ad agire d’ufficio, sulla base dei documenti ufficiali, in ordine alla regolarità di svolgimento delle gare; - ritenuto, conseguentemente, che il primo giudice, dopo la corretta decisione procedurale di respingere il reclamo dell’A.S.F.C.RONTA, abbia agito nel pieno rispetto della normativa regolamentare; - preso atto che il C.U. n.1 della L.N.D. datato 1.7.2005 al capo A/9 comma 2 lettera b) stabilisce per il Campionato Regionale Juniores “è consentito impiegare sino ad un massimo di quattro calciatori fuori quota, nati dal 1 gennaio 1985, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali “ – norma confermata dal Consiglio Direttivo del C.R.E.R. come da C.U.n. 2 del 22.7.2005 - e che “l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.12, comma 5, del C.G.S”.; - accertato che nella gara di cui all’oggetto l’A.C.SPORTING FORLI’ ha schierato in campo, complessivamente, 5 fuori quota anziché 4; d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.C.SPORTING FORLI’, confermando la decisione impugnata che ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita per 0 – 3 della gara SPORTING FORLI’ - RONTA del 22.4.2006. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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