COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.REAL MIRAMARE avverso inibizione al 30.6.2007 dir.GIORGI GIULIANO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 27.4.2006 gara PROMOSPORT COLONNELLA – STELLA del 23.4.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.REAL MIRAMARE avverso inibizione al 30.6.2007 dir.GIORGI GIULIANO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 27.4.2006 gara PROMOSPORT COLONNELLA - STELLA del 23.4.2006 L’A.C.REAL MIRAMARE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento confermando “che il sig.GIORGI GIULIANO ha rivolto frasi offensive all’arbitro, ma non ha rivolto nessuna minaccia e non ha sferrato nessun calcio alla portiera della macchina dell’arbitro, ricevendo dallo stesso in risposta numerose frasi offensive”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione - - visti gli atti ufficiali; - - preso atto che dal referto di gara, confermato integralmente dall’arbitro interpellato al riguardo, si rileva che, terminata la gara di cui all’oggetto, mentre l’arbitro si stava dirigendo verso la propria autovettura, veniva avvicinato da un’auto dalla quale gli venivano indirizzate offese, con riferimento ad una precedente partita di calcio. L’auto si fermava e l’arbitro riconosceva nel sig.GIORGI GIULIANO, dirigente dell’A.C.Real Miramare, la persona che aveva pronunciato dette frasi. Il dir.GIORGI scendeva dalla macchina ed avvicinatosi all’arbitro gli rivolgeva ancora frasi offensive, maleaguranti e gravemente minacciose di atti estremi. Risalito in macchina, il dir.GIORGI continuava le esternazioni e, sceso di nuovo dall’auto, rincorreva l’arbitro che, riusciva ad entrare nella propria vettura, che il dir.GIORGI colpiva con una calcio contro la fiancata sinistra, senza procurare danni; - ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, che vengono ritenute del tutto congrue in relazione all’ingiustificabile ed inqualificabile comportamento messo in atto dal dir.GIORGI, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 30.6.2007 del dir.GIORGI GIULIANO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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