COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BAD BOYS CLUB avverso squalifica per 2 giornate calc.AMIGONI ANDREA, per 3 giornate calc.D’ANTONIO ALESSANDRO, per 5 giornate calc.ZANICHELLI IVAN, al 30.6.2006 all.BOLOGNESI ROBERTO, inibizione al 31.5.2006 dir.add.arb.ZANICHELLI ARCANGELO e mass.BRUTI ALBERTO, al 30.6.2006 dir.acc.uff.D’ANTONIO GIUSEPPE, ammenda € 150 a carico G.S.BAD BOYS CLUB per comportamento gravemente antisportivo e ammonizione con diffida per comportamento offensivo e antisportivo dei sostenitori delibera del G.S. del C. P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 38 del 27.4.2006 gara COLLAGNA – BAD BOYS CLUB del 20.4.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BAD BOYS CLUB avverso squalifica per 2 giornate calc.AMIGONI ANDREA, per 3 giornate calc.D’ANTONIO ALESSANDRO, per 5 giornate calc.ZANICHELLI IVAN, al 30.6.2006 all.BOLOGNESI ROBERTO, inibizione al 31.5.2006 dir.add.arb.ZANICHELLI ARCANGELO e mass.BRUTI ALBERTO, al 30.6.2006 dir.acc.uff.D’ANTONIO GIUSEPPE, ammenda € 150 a carico G.S.BAD BOYS CLUB per comportamento gravemente antisportivo e ammonizione con diffida per comportamento offensivo e antisportivo dei sostenitori delibera del G.S. del C. P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 38 del 27.4.2006 gara COLLAGNA – BAD BOYS CLUB del 20.4.2006 Il G.S.BAD BOYS CLUB ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati mettendo in evidenza che : 1) il calc.AMIGONI è rimasto vittima di una aggressione da parte di due giocatori avversari, riportando anche lesioni alla mano destra. Non ha dato origine ai fatti e ne è rimasto vittima; 2) il calc.D’ANTONIO, espulso insieme ad un avversario, subiva un fallo regolarmente fischiato a proprio favore dal direttore di gara; con la gamba destra accennava una reazione e assolutamente non colpiva con uno schiaffo l’avversario; 3) le espressioni proferite dal calc.ZANICHELLI IVAN erano solo un invito al direttore di gara a descrivere nel rapporto in modo sereno, autocritico e chiaro i fatti accaduti. “Anch’egli, pur se accalorato, mai ha inteso con il proprio comportamento usare né violenza né minaccia nei confronti del direttore di gara; 4) l’all.BOLOGNESI, il dir.acc.uff.D’ANTONIO, il dir.add.arb.ZANICHELLI ARCANGELO ed il mass.BRUTI con il loro comportamento non hanno configurato violenza né hanno prospettato un male futuro o ingiusto. Hanno solo espresso un proprio disappunto, se pur accalorato, sull’operato del direttore di gara, senza alcuna offesa né diretta né indiretta”; 5) sostiene che non vi può essere stato un comportamento antisportivo offensivo dei propri sostenitori in quanto, quella sera, al seguito della squadra non ve ne erano, data la giornata infrasettimanale, l’ora tarda di inizio, il freddo e la notevole distanza da Montecchio a Gatta di Villaminozzo. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica per 2 giornate del calc.AMIGONI e l’ammonizione con diffida per comportamento offensivo dei sostenitori, non viene presa in esame trattandosi di provvedimenti non impugnabili, parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc.D’ANTONIO ALESSANDRO veniva espulso perché, a gioco fermo, colpiva con uno schiaffo un giocatore avversario; 2) il calc.ZANICHELLI, a fine gara, avvicinatosi all’arbitro, cercando il contatto fisico, gli rivolgeva una frase gravemente minacciosa; 3) l’all.BOLOGNESI dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, invitava perentoriamente i giocatori del G.S.BAD BOYS CLUB ad abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta verso l’arbitro, cui indirizzava ogni sorta di epiteti offensivi ed ingiuriosi, riferendosi anche ad altre precedenti partite; successivamente rivolgeva offese anche all’addetto alla forza pubblica sostitutiva della squadra avversaria ed al custode del campo; 4) il dir.acc.uff.D’ANTONIO GIUSEPPE, a fine gara, cercando di venire a contatto con l’arbitro, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; 5) il dir.add.arb.ZANICHELLI ed il mass.BRUTI, a fine gara, rivolgevano all’arbitro frasi offensive e scurrili; - considerato che l’ammenda di € 150 per comportamento antisportivo è stata inflitta non solo per la condotta messa in atto dai tesserati dell’U.S.BAD BOYS CLUB, ma soprattutto per l’abbandono della gara da parte della squadra; - ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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