COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 31/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 205 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LUDOVICO avverso squalifica al 6.4.2009 calc.PASQUALI ANDREI delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 6.4.2006 gara LUDOVICO – FOOTBALLFIVE CREVALCORE del 30.8.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 31/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE D
205 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LUDOVICO avverso squalifica al 6.4.2009 calc.PASQUALI ANDREI delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 6.4.2006 gara LUDOVICO – FOOTBALLFIVE CREVALCORE del 30.8.2006
L’A.S.LUDOVICO ricorre avverso il provvedimento sopra riportato lamentandosi, innanzi tutto, “per il comportamento tenuto dal Direttore nel corso di tutta la gara”. Circa il comportamento del calc.PASQUALI “dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo e, di conseguenza, quello rosso, si è immediatamente diretto verso la parte opposta del campo, dove si trova l’uscita dal campo di gara, ed incrociando il Direttore di gara gli faceva presente la non corretta conduzione della partita da parte dello stesso, poggiando il proprio indice sulla parte superiore del petto del Direttore di gara(anche queste circostanze vengono confermate dalle allegate dichiarazioni ). Non corrisponde al vero, pertanto la circostanza narrata da quest’ultimo di essere stato aggredito e colpito e di essere stata insultato in quanto, è bene ripeterlo, il gesto compiuto dal sig.PASQUALI, per quanto non corretto, non era sicuramente un gesto inferto con violenza o con finalità intimidatorie nei confronti dell’arbitro, così come nessuna minaccia è stata rivolta dal sig.PASQUALI, che si è solo limitato a contestare la direzione della gara ed il comportamento dell’arbitro. La minor gravità della condotta del sig.PASQUALI rispetto a quella denunciata dal Direttore di gara, in uno stato d’animo che attraversava quest’ultimo nel momento in cui ha redatto il referto da cui origina il reclamato provvedimento, sono elementi idonei a giustificare una riduzione del periodo di squalifica inferto al sig.PASQUALI”. Allegando le dichiarazioni di tre persone che hanno assistito alla gara, chiede la riduzione della sanzione “per un periodo non superiore all’anno”. La Commissione, - premesso che le dichiarazioni allegate al ricorso non vengono prese in esame in quanto i procedimenti, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del C.G.S., si svolgono sulla base dei documenti ufficiali (rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto uomo) ; - premesso altresì che l’A.S.LUDOVICO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha fornito in questa sede precisazioni circa la dinamica dell’accaduto : alla seconda ammonizione e, conseguente comunicazione del provvedimento di espulsione, il calc.PASQUALI, rivolgendogli espressioni offensive e minacciose, lo raggiungeva con una “manata” al collo che gli procurava leggero dolore e rossore, atto che appariva essere più un gesto di sfida che di aggressione vera e propria, dopo di che il giocatore, continuando nelle esternazioni offensive e minacciose, lasciava il terreno di gioco, senza l’intervento di alcuno; - valutato, anche sulla base delle precisazioni fornite in questa sede dall’arbitro, che il deprecabile comportamento messo in atto dal calc.PASQUALI ed il gesto compiuto ai danni del direttore di gara, manifestatosi, peraltro, in un unico rapido contesto, possano essere puniti con una sanzione maggiormente aderente alla condotta messa in atto d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2007 la squalifica del calc.PASQUALI ANDREA.
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