COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 14/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 206 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.AUDAX FORLIVESE per presunta irregolarità gara SPORTDOME T.A.R. – AUDAX FORLIVESE del 26.5.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 14/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 206 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.AUDAX FORLIVESE per presunta irregolarità gara SPORTDOME T.A.R. – AUDAX FORLIVESE del 26.5.2006 L’A.C.AUDAX FORLIVESE eccepisce in ordine alla gara sopra indicata in quanto alla stessa “partecipava, pur non avendone titolo, il tesserato della società SPORTDOME T.A.R. MASCHIERI CARLO, poiché squalificato per tre gare (rif.C.U. 42 del 17.5.06)”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.MASCHIERI CARLO sia stato indicato col n. 5 nella distinta calciatori dell’A.S.SPORTDOME relativa alla partita di cui all’oggetto e, quindi, abbia partecipato alla stessa; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.42 del C.P. di Forlì, datato 17.5.2006, fra i calciatori espulsi dal campo, il calc. MASCHIERI CARLO risulta squalificato per 3 gare; - valutato che, conseguentemente, il calc.MASCHIERI CARLO ha partecipato, nelle file dell’A.S.SPORTDOME, alla gara sopra indicata (terminata con il risultato : SPORTDOME 13 –AUDAX FORLIVESE 4) senza averne titolo poiché la squalifica comminatagli non era ancora stata del tutto scontata ; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.SPORTDOME T.A.R. la punizione sportiva della perdita per 0 - 6 della gara SPORTDOME T.A.R. – AUDAX FORLIVESE del 26.5.2006 ed al calc.MASCHIERI CARLO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it