COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 14/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO NAZIONALE FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA A.C. LAWYERS MILANO avverso squalifica al 30.6.2007 calc.MARIANI EDUARDO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 23.5.2006 gara ROMA PACE – LAWYERS MILANO del 20.5.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 14/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO NAZIONALE FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA A.C. LAWYERS MILANO avverso squalifica al 30.6.2007 calc.MARIANI EDUARDO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 23.5.2006 gara ROMA PACE – LAWYERS MILANO del 20.5.2006 L’A.C.LAWYERS MILANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “il racconto inserito nel referto arbitrale non risulta conforme a quanto realmente accaduto”. Sositiene che il calc.MARIANI, mentre l’arbitro si recava presso il suo spogliatoio, a qualche metro di distanza gli chiedeva spiegazioni circa l’espulsione comminatagli. “Nessuna parola, invece, veniva proferita nei confronti del guardalinee, che si poneva davanti alla porta dello spogliatoio, ma sempre ad una certa distanza dal MARIANI”, che nessuna frase ingiuriosa gli rivolgeva, e, soprattutto, non colpiva in alcun modo. Inoltre, segnala che “dalla lettura del provvedimento di squalifica, risulta per lo meno dubbia la dinamica dell’accaduto, ed auspica che la C.D. voglia accertare se la condotta del MARIANI sia stata solamente scorretta ed eventualmente minacciosa o anche violenta come dice invece il guardalinee”. Chiede, in via principale, l’annullamento della sanzione o, in subordine, una significativa riduzione della stessa. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara(con allegato) si rileva che, a fine partita, il calc.MARIANI, avvicinatosi ad un assistente ufficiale dell’arbitro, dopo avergli rivolto frasi offensive e gravemente minacciose, dava con la fronte dei colpi di media intensità(forse più di 4 o 5) su quella del citato assistente, facendolo indietreggiare, provocando dolore fastidioso, che persisteva per circa 1 minuto; - considerato che l’art. 25 del Regolamento del Torneo stabilisce che “il Giudice Sportivo può infliggere squalifiche fino alla conclusione del Torneo, con eventuale deferimento al Giudice Sportivo del Comitato Regionale territorialmente competente dei calciatori ritenuti meritevoli di più gravi sanzioni.”; - atteso che il Torneo si concluderà il 25.6.2006; - accertato che dall’archivio centralizzato si rileva che il calc.MARIANI EDUARDO non risulta essere, o essere stato in passato, tesserato per alcuna società, d e l i b e r a - di ridurre la squalifica del calc.MARIANI EDUARDO al 25.6.2006 e di trasmettere gli atti, al competente Giudice Sportivo del C.R.E.R., per quanto vorrà disporre in relazione al comportamento messo in atto dal predetto calciatore. Dispone per la restituzione della tassa, versata in € 260.
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