COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°9 del 14/09/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. a carico sig.BALDI DANIELE, già allenatore A.S.CESENATICO e A.S.CESENATICO(campionato di Eccellenza).
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°9 del 14/09/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D.
a carico sig.BALDI DANIELE, già allenatore A.S.CESENATICO e A.S.CESENATICO(campionato di
Eccellenza).
Con nota 6 luglio 2005 prot.n.93/45 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha trasmesso lo stralcio del
C.U.n.8 2004/2005 contenente la delibera del 25 giugno 2005 che dispone il deferimento delle parti sopra indicate, per
violazione dell’art.42 comma 2 del Regolamento della L.N.D., per avere stabilito, mediante scrittura privata, la
corresponsione del premio di tesseramento per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato
regionale di Eccellenza per la stagione sportiva 2004/2005, in un numero di rate superiore alle quattro consentite.
Ritualmente convocate le parti, il sig.BALDI ha inviato memoria difensiva richiesta di audizione mentre da
parte dell’A.S. CESENATICO nulla è pervenuto.
Il sig.BALDI, dopo aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza di questa C.D. in quanto, a suo dire., il
Collegio Arbitrale avrebbe dovuto trasmettere la pratica al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 33 n. 2
del Regolamento Settore Tecnico, fa presente che, circa quanto addebitatogli, “ si è trattato di un mero errore dovuto
all’ignoranza della normativa”, essendosi limitato “a sottoscrivere il contratto che era stato predisposto dalla società, nella
convinzione del rispetto della normativa vigente”.
La Commissione,
- premesso che il sig.BALDI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato tempestivamente invitato,
non è presente all’odierno dibattimento;
- dato atto che l’art.36 (ex 33) comma 1 del Regolamento Settore Tecnico stabilisce che “I Tecnici sono
soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati
per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica;
- letto il deferimento;
- avute presenti le argomentazioni svolte dal sig.BALDI;
- considerata l’accertata violazione del citato art.42 del Regolamento della L.N.D. commessa dalle parti
deferite;
- visti gli artt.13 e 14 del C.G.S.
d e l i b e r a
- di infliggere al sig.BALDI DANIELE la squalifica per 1 mese e di comminare a carico
dell’A.S.CESENATICO una ammenda di € 250 .
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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