COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 52 RECLAMO PROPOSTO DA POL. LUSURASCO avverso ammenda € 400 per responsabilità oggettiva delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 23.11.2005 gara LUSURASCO – ALSENESE del 20.10.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Delibera della Commissione Disciplinare
Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005
52 RECLAMO PROPOSTO DA POL. LUSURASCO
avverso ammenda € 400 per responsabilità oggettiva
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 23.11.2005
gara LUSURASCO – ALSENESE del 20.10.2005
La POL. LUSURASCO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento che ritiene “ingiusto,
gravatorio e comunque sproporzionato alla gravità reale dei fatti”. “La decisione del G.S. è contraddittoria in quanto da una parte ritiene sussistere la responsabilità oggettiva e dall’altro da atto della collaborazione attiva e tempestiva prestata dai dirigenti della Società e dal personale di servizio impiegato. E infatti lo stesso Giudice da atto che i fatti sono costituiti da semplici tentativi di rissa, peraltro scongiurati dall’intervento dei dirigenti che hanno evitato più gravi conseguenze. Quindi in sostanza non si è verificato nulla di pericoloso, nessuna percossa, nessun litigio e ciò esclusivamente grazie al fattivo intervento dei Dirigenti del solo Lusurasco.
Evidentemente le responsabilità attribuite al Lusurasco non riguardano ciò che è accaduto, ma ciò che sarebbe potuto accadere senza l’intervento dei nostri Dirigenti. In effetti l’entità della sanzione più si addice ad una rissa con lesioni e pestaggi, piuttosto che a disordini scongiurati e non avvenuti. Né può attribuirsi responsabilità alcuna al Lusurasco se nel trambusto del dopo gara i giocatori di entrambe le squadre hanno rivolto frasi irriguardose all’arbitro”. Chiede la revoca della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che, al termine dell’incontro : 1) si sono
verificati tentativi di rissa fra i calciatori delle due compagini, scongiurati dall’intervento dei dirigenti; 2) in tale
frangente, un gruppo di giocatori della POL. LUSURASCO rivolgeva all’arbitro frasi gravemente offensive e
minacciose, tentando di avvicinarglisi, impeditone anche in questa occasione, dall’intervento dei dirigenti;
- valutato che la indubbia responsabilità della POL. LUSURARSCO, i cui dirigenti si sono
comunque adoperati per contenere le intemperanze dei propri tesserati, possa essere punita con una sanzione
meno onerosa,
d e l i b e r a
- di ridurre a € 250 l’ammenda a carico della POL.LUSURASCO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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