COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 53 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO per presunta irregolarità gara PIAN DI MACINA – SIEPELUNGA del 6.11.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 53 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO per presunta irregolarità gara PIAN DI MACINA – SIEPELUNGA del 6.11.2005 L’A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata perché “la società PIAN DI MACINA ha fatto disputare la partita in oggetto al giocatore OPREA COSTANTIN RAVZ, che risulta squalificato per una giornata dal comunicato n.16 del 3.11.2005”. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.OPREA COSTANTIN RAZV sia stato schierato in campo, nelle file dell’A.S.PIAN DI MACINA 2005 nella gara sopra indicata; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n.16 del C.P. di Bologna datato 3.11.2005, relativamente a partite giocate il 26.10.2005 (Lame – Pian di Macina, fra le altre), fra i calciatori espulsi dal campo, il calc.OPREA risulta squalificato per una giornata; - verificato che nella successiva partita S.Donato – Pian di Macina del 30.10.2005 il calc.OPREA non risulta aver partecipato alla gara, in osservanza delle norme di cui all’art.41 comma 2 del C.G.S.; - considerato, pertanto, che il calc.OPREA, scontata la squalifica, avesse pieno titolo per prendere parte alla gara di cui in epigrafe, d e l i b e r a - di respingere il reclamo dell’A.S.SIEPELUNGA BELLARIA CALCIO, confermando il risultato acquisito sul campo : PIAN DI MACINA 0 – SIEPELUNGA 0. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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