COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 54 RECLAMO PROPOSTO DA POL.MANZOLINO per presunta irregolarità gara MANZOLINO – 87 GINO PINI del 13.11.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 54 RECLAMO PROPOSTO DA POL.MANZOLINO per presunta irregolarità gara MANZOLINO – 87 GINO PINI del 13.11.2005 La POL.MANZOLINO eccepisce in ordine alla gara sopra indicata per “la posizione del calc.TRAINA FILIPPO(08/10/81), partecipante alla gara MANZOLINO-POL.87 GINO PINI del 13.11.2005; il giocatore non risulta essere tesserato per la società POL.87 GINO PINI”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.TRAINA FILIPPO, nato l’8.10.1981, sia stato schierato in campo, nelle file della POL. 87 GINO PINI nella gara sopra indicata; - accertato che il calc.TRAINA FILIPPO, nato l’8.10.1981, non risulta tesserato, alla data della gara di cui all’oggetto per la POL.87 GINO PINI; - valutato che, conseguentemente, il calc.TRAINA FILIPPO, nato l’8.10.1981, ha partecipato, nelle file della POL.87 GINO PINI, alla gara di cui in epigrafe (terminata con il risultato : MANZOLINO 2 – GINO PINI 2) senza averne titolo in quanto non tesserato per detta compagine ; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla POL.87 GINO PINI la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara MANZOLINO – GINO PINI del 13.11.2005 ed una ammenda di € 100, al dir.acc.uff.GENOVA FABRIZIO 1 mese di inibizione ed al calc.TRAINA FILIPPO, nato l’8.10.1981, 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it