COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 CALCIO A CINQUE – SERIE D 55 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.JUVENTUS CLUB PARMA per presunta irregolarità gara JUVENTUS CLUB PARMA – NONNO PERA del 15.11.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 CALCIO A CINQUE – SERIE D 55 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.JUVENTUS CLUB PARMA per presunta irregolarità gara JUVENTUS CLUB PARMA – NONNO PERA del 15.11.2005 L’A.S.JUVENTUS CLUB PARMA eccepisce in ordine alla gara sopra indicata in quanto “la società NONNO PERA ha schierato in campo il calc.BIGLIARDI ALBERT (10.02.78) che risulta non essere tesserto per la società con cui ha disputato la gara”. Controdeduce l’A.S.NONNO PERA sostenendo la regolarità del tesseramento del calc.BIGLIARDI, allegando il modulo di tesseramento e la relativa copia della raccomandata A.R. inviata alla L.N.D. Uff:Tesseramenti di Bologna. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.BIGLIARDI ALBERT sia stato schierato in campo, nelle file dell’A.S.NONNO PERA nella gara sopra indicata; - accertato il modulo di tesseramento del calc.BIGLIARDI ALBERT risulta spedito all’Ufficio Tesseramenti della L.N.D. di Bologna con raccomandata in data 15.11.2005; - considerato che l’art.61 delle N.O.I.F. stabilisce il calciatore è regolarmente tesserato quando “la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento”, così come l’art.104 delle stesse N.O.I.F., per il caso di trasferimento, dispone che “il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”; - valutato che, conseguentemente, il calc.BIGLIARDI ALBERT, ha partecipato, nelle file dell’A.S.NONNO PERA, alla gara di cui in epigrafe (terminata con il risultato : JUVENTUS CLUB PARMA 3 – NONNO PERA 3) senza averne titolo in quanto solo dal 16.11.2005 avrebbe potuto scendere in campo per detta compagine ; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.NONNO PERA la punizione sportiva della perdita per 0-6 della gara JUVENTUS CLUB PARMA – NONNO PERA del 15.11.2005 ed al calc.BIGLIARDI ALBERT 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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