COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 CALCIO FEMMINILE – SERIE C 56 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.ANCORA avverso squalifica per 3 giornate calc.TEDESCO COSIMA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 16.11.2005 gara BOLOGNA – ANCORA CALCIO del 16.11.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 CALCIO FEMMINILE – SERIE C 56 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.ANCORA avverso squalifica per 3 giornate calc.TEDESCO COSIMA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 16.11.2005 gara BOLOGNA – ANCORA CALCIO del 16.11.2005 Il G.S.ANCORA ricorre avverso il sopra riportato provvedimento facendo presente che “la responsabilità di quanto accaduto è da attribuirsi ad una calciatrice del Bologna, che ha colpito con un pugno al volto una giocatrice del G.S.ANCORA”, Ciò che ha portato a reagire solo verbalmente la calc.TEDESCO. Ritenendo che non sia stato emesso un giudizio equo, considerando quasi alla stessa stregua un comportamento violento esagerato, con una reazione verbale violenta. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che la calc.TEDESCO veniva espulsa per aver dato una forte spinta ad una giocatrice avversaria, facendola arretrare di qualche passo; - ritenuto che il gesto compiuto dalla calc.TEDESCO possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica della calc.TEDESCO COSIMA. Nulla dispone per la tassa, non versata. O R D I N A N Z A RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO DECIMA avverso squalifica al 30.9.2010 calc.CASSANELLI PAOLO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 20.10.2005 gara CALCIO DECIMA – SIEPELUNGA del 12.10.2005 – MEM.PREDIERI La Commissione sospende la decisione dell’appello come sopra proposto dall’U.S.CALCIO DECIMA, interessando l’Ufficio Indagini per un supplemento di istruttoria.
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