COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONCOFREDDO per presunta irregolarità gara SPORTING VILLALTA – RONCOFREDDO del 17.9.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONCOFREDDO per presunta irregolarità gara SPORTING VILLALTA - RONCOFREDDO del 17.9.2006 Il F.C.RONCOFREDDO eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file della S.S.SPORTING VILLALTA, il calc.BRIGHI MATTEO, nato il 2.4.1979, “che nella stagione passata militava nel campionato di I^ categoria con la S.S.Borello, cui residua una sanzione residua di 1 giornata da scontare alla prima di campionato”. Chiede la vittoria a tavolino per 0 – 3. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 42 del C.R.E.R., datato 10.5.2006, in relazione al campionato di I^ categoria, fra i giocatori non espulsi dal campo, il calc.BRIGHI MATTEO, risulta squalificato per 1 giornata di gara, per raggiungimento della IV^ ammonizione; - valutato, pertanto, che il calc.BRIGHI MATTEO ha partecipato, nelle file della S.S.SPORTING VILLALTA , alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : SPORTING VILLALTA 0 – RONCOFREDDO 0) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla S.S.SPORTING VILLALTA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara SPORTING VILLALTA - RONCOFREDDO del 17.9.2006 ed al calc.BRIGHI MATTEO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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