COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA S.G.POL.STELLA avverso squalifica per 5 giornate calc.FABBRI LORIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 27.9.2006 gara POL.STELLA – ASAR RICCIONE del 24.9.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA S.G.POL.STELLA avverso squalifica per 5 giornate calc.FABBRI LORIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 27.9.2006 gara POL.STELLA – ASAR RICCIONE del 24.9.2006 La POL.STELLA ricorre avverso il provvedimento sopra riportato segnalando che dopo la segnatura di una rete da parte dell’ASAR Riccione, un giocatore di detta compagine voleva impadronirsi del pallone, cercando di strapparlo al cal.FABBRI(portiere). “Ciò comportava un piccolo diverbio fra i due con relativi strattonamenti e reciproche difese della palla, nella fattispecie l’arbitro vedeva solo la parte finale del diverbio e sanzionava con il cartellino rosso il FABBRI, il quale si recava presso l’arbitro per rammentargli appunto che il comportamento dell’avversario non era regolamentare, appoggiava le mani non sul petto, ma sulle spalle dell’arbitro, come a supplicarlo di recedere dalla sua decisione, dopo di che, vista l’inflessibilità dello stesso, abbandonava il terreno di gioco senza proferire parola”. Chiede la riforma del giudizio di primo grado. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - rilevato che dal dettagliato referto di gara, con allegato, si evince che il calc.FABBRI, al momento della comunicazione del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, protestava energicamente e spingeva, leggermente, l’arbitro, con entrambe le mani al petto; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.FABBRI LORIS. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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