COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PALANZANO VALCEDRA avverso squalifica per 3 giornate calc.FERRARI ANDREA, al 25.11.2006 calc.PIGONI MATTEO, al 10.12.2006 calc.MONTALI ALESSANDRO ed al 7.1.2007 calc.MONTALI DIEGO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 27.9.2006 gara PALANZANO VALCEDRA – CIANO del 24.9.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PALANZANO VALCEDRA avverso squalifica per 3 giornate calc.FERRARI ANDREA, al 25.11.2006 calc.PIGONI MATTEO, al 10.12.2006 calc.MONTALI ALESSANDRO ed al 7.1.2007 calc.MONTALI DIEGO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 27.9.2006 gara PALANZANO VALCEDRA – CIANO del 24.9.2006 L’A.S.PALANZANO VALCEDRA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti sopra riportanti segnalando che : 1) per avere spinto con le mani un giocatore avversario, per allontanarlo dal punto di battuta di una punizione, il calc.FABBRI veniva espulso; 2) nel frangente, il calc.PIGONI MATTEO “protestava verbalmente, in modo animato, con il direttore di gara che lo ammoniva; 3) i calc.MONTALI ALESSANDRO e MONTALI DIEGO si dirigevano verso l’arbitro per sollecitare verbalmente, in modo sicuramente troppo animato ed energico, a prendere un provvedimento nei confronti di un giocatore avversario “ma senza arrivare in alcun modo ad alcun contatto fisico con il direttore di gara”. I due calciatori venivano ammoniti, e il calc.MONTALI ALESSANDRO “non cercava in alcun modo il contatto fisico con il direttore di gara, ma piuttosto si allontanava velocemente da questi, come a voler sfuggire alla notifica del cartellino rosso, in quanto già ammonito in precedenza”; 4) il calc.MONTALI DIEGO, capitano, chiedeva spiegazioni al direttore di gara, appoggiando ingenuamente le mani sopra le spalle, in modo del tutto non violento, come a voler instaurare con lo stesso un dialogo pacifico, gesto assolutamente innocente, fatto senza intento di provocare dolore fisico al direttore di gara”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, precisando che : 1) il calc.FERRARI veniva espulso per avere colpito, con entrambe le mani, un avversario alla schiena, facendolo avanzare per circa 1 metro; 2) il calc.PIGONI MATTEO protestava energicamente, gesticolando, e gli afferrava un braccio; 3) i calc.MONTALI DIEGO e MONTALI ALESSANDRO, protestavano con veemenza, afferravano l’arbitro alle braccia e gli impedivano di procedere alla espulsione di un giocatore avversario; nel frangente, il calc.MONTALI ALESSANDRO, indirizzava all’arbitro frasi offensive , cercandogli di avvicinarglisi, impeditone dall’intervento di un compagno che lo bloccava quando si trovava già a meno di un metro dal direttore di gara ed il calc.MONTALI DIEGO, rivolgendo all’arbitro frasi minacciose, gli appoggiava le mani al petto, spingendo seppur non violentemente; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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