COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BUGNINA per presunta irregolarità gara BUGNINA – FELINA del 17.9.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 11/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BUGNINA per presunta irregolarità gara BUGNINA – FELINA del 17.9.2006
L’A.S.BUGNINA, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine
della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell’A.S.FELINA, il calc.RUBERTELLI ENRICO, nato il 28.12.1974, “che doveva scontare una squalifica per una giornata per 4^ ammonizione, come da C.U. F.I.G.C. – Reggio Emilia n.39 del 3.5.2006”. Chiede che siano presi i provvedimenti disciplinari del caso (vittoria a tavolino a favore della reclamante). La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 39 del C.P. di Reggio Emilia, datato 3.5.2006, in relazione al campionato di II^ categoria, fra i giocatori non espulsi dal campo, il calc.RUBERTELLI ENRICO(all’epoca tesserato per la Pol.Quaresimo), risulta squalificato per 1 giornata di gara, per raggiungimento della IV^ ammonizione; - valutato, pertanto, che il calc.RUBERTELLI ENRICO ha partecipato, nelle file dell’A.S.FELINA , alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : BUGNINA 2 – FELINA 3) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.FELINA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara BUGNINA - FELINA del 17.9.2006 ed al calc.RUBERTELLI ENRICO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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